Template:PD-Italia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m licensetpl_short
un po' più leggibile
Riga 2:
|-
| [[File:Icon PD.svg|64px|center|Pubblico dominio]]
| <span class="licensetpl_long">{{#ifeq:{{{1}}}|film|Questo è un '''fotogramma di una pellicola cinematografica girata|Questa è una '''fotografia scattata}} in [[Italia]]''' (o in territorio italiano) ed è ora nel '''[[pubblico dominio]]''' poiché il copyright è scaduto</span><ref>Sono già nel pubblico dominio le fotografie prive di carattere creativo prodotte in Italia (e nei territori soggetti alla legislazione italiana nel momento della produzione della fotografia, ad esempio l'[[Africa Orientale Italiana]]) prima del 1º gennaio {{ #time: Y | -20 years }}</ref>. Secondo la legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig= ProtezioneLegge del22 dirittoaprile d'autore1941 en. di altri diritti connessi al suo esercizio633], modificatae dallasuccessive legge 22 maggio 2004 n. 128modificazioni, le '''fotografie prive di carattere creativo e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa'''<ref>L'opera d'arte è a sua volta in pubblico dominio o ha altra licenza specificata in questa pagina</ref> divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del '''ventesimo anno''' dalla data di produzione ([http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art92!vig= articolo 92]). In accordo al testo di legge, tali fotografie sono: «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» ([http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art87!vig= articolo 87]).
 
Le immagini considerate opere dell'ingegno di '''carattere creativo''', invece, diventano di pubblico dominio '''dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all''' ([http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2!vig= articolo 2, numero 7] e all'[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art32bis!vig= articolo 32-bis]).
<span class="licensetpl_short" style="display: none">Public domain</span>
<span class="licensetpl_link" style="display: none">{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}</span>