Intolleranza religiosa: differenze tra le versioni

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===La religione di Stato===
Quando lo Stato trova il suo fondamento nel sostegno di una religione rivelata non può esimersi di offrire il suo "braccio secolaresecolake" in difesa dell'ortodossia negando ai suoi stessi cittadini la libertà di dissentire e quindi, considerandoli come stranieri, espellerli dal suo territorio.
{{Quote|È dunque ben diverso da questo il principio in virtù del quale lo Stato tutela in modo particolare una determinata religione, ma senza rinunciare alla propria assolutezza e alla propria natura etica, e argomentando semplicemente dal fatto che quella determinata religione è, storicamente, professata dalla grande maggioranza dei cittadini. In tal caso, infatti, il trattamento di favore è effetto d'una libera risoluzione presa dallo stato di propria iniziativa e non pregiudica la concessione della più ampia tolleranza o anche della piena libertà religiosa a tutti quei culti che lo stato medesimo, giudicando con criteri propri, ritenga opportuno di ammettere. <ref>A. Pincherle, ''Enciclopedia Italiana Treccani'' (1933) alla voce "Intolleranza"</ref> <ref>Nella voce dell<nowiki>'</nowiki>''Enciclopedia Treccani'' redatta nel 1933, nel periodo del [[regime fascista]] in Italia, l'autore giustifica l'esistenza di una [[religione di Stato]] che in Italia sarà abolita con la revisione dei [[Patti Lateranensi]] del [[1984]] (Protocollo addizionale, punto 1), e con la sentenza 203/1989 della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]], che ha sancirà che la [[laicità]] è il principio supremo dello Stato.</ref>}}