Intolleranza religiosa: differenze tra le versioni
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===La religione di Stato===
Quando lo Stato trova il suo fondamento nel sostegno di una religione rivelata non può esimersi di offrire il suo "braccio
{{Quote|È dunque ben diverso da questo il principio in virtù del quale lo Stato tutela in modo particolare una determinata religione, ma senza rinunciare alla propria assolutezza e alla propria natura etica, e argomentando semplicemente dal fatto che quella determinata religione è, storicamente, professata dalla grande maggioranza dei cittadini. In tal caso, infatti, il trattamento di favore è effetto d'una libera risoluzione presa dallo stato di propria iniziativa e non pregiudica la concessione della più ampia tolleranza o anche della piena libertà religiosa a tutti quei culti che lo stato medesimo, giudicando con criteri propri, ritenga opportuno di ammettere. <ref>A. Pincherle, ''Enciclopedia Italiana Treccani'' (1933) alla voce "Intolleranza"</ref> <ref>Nella voce dell<nowiki>'</nowiki>''Enciclopedia Treccani'' redatta nel 1933, nel periodo del [[regime fascista]] in Italia, l'autore giustifica l'esistenza di una [[religione di Stato]] che in Italia sarà abolita con la revisione dei [[Patti Lateranensi]] del [[1984]] (Protocollo addizionale, punto 1), e con la sentenza 203/1989 della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]], che ha sancirà che la [[laicità]] è il principio supremo dello Stato.</ref>}}
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