Scrittura privata: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
La struttura della scrittura privata si compone di vari elementi tra cui il corpo, la sottoscrizione ede il [[testo]]. Il documento, inoltre, deve soddisfare i requisiti di privatezza, [[autenticità]] e genuinità.<ref>La prova documentale. La consistenza e la forma della scrittura privata. http://www.dsg.univr.it/documenti/Avviso/all/all443964.pdf</ref>.
Essa "fa piena [[Prova (diritto)|prova]], fino a [[querela di falso]], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta"<ref>art. 2702 c.c.</ref>.
 
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== Il disconoscimento ==
Il disconoscimento è l'atto con cui la parte, in un [[Processo civile|giudizio civile]], nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". Se, però, non è l'autore del documento, ma un suo erede o avente causa, può limitarsi a dichiarare di non conoscerne la scrittura o la sottoscrizione<ref>art. 214 c.p.c.</ref>.
 
Il disconoscimento sposta l'iniziativa nel campo avverso: se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione<ref>art. 216 c.p.c.</ref>, così aprendo un [[procedimento incidentale]].
 
== Falsificazione ==
Dal 2014, la falsificazione delle scritture private e l'uso di scritture private false non sono più un reato del codice penale, anche in caso di recidiva del reato (D. lgs. n. 28/2015 in attuazione della legge delega sulla non-punibilità per tenuità del fatto di cui alla Leggelegge m. 67/2014 art. 2, in particolare art. 485 c.p. gli artt. 485- falsità in scrittura privata), restano un illecito amministrativo che può dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, resta immutata la sanzione penale dell'art. 489 c.p. - uso di atto falso, non contemplato nell'elenco dei reati soggetti alla tenuità del fatto: tuttavia, con pene massime inferiori ai 5 anni di reclusione, e quindi teoricamente non più punibili.<br/>
Restano esclusi i i documenti equiparati ad atti pubblici come assegni, cambiali, testamenti olografi, le rinegoziazioni dei mutui con scritture private che modificano un atto pubblico notarile di mutuo fondiario, oggetti per cui vale ancora ill'art. 491 c.p. art. 491.
 
== Autenticazione ==