Istituto giuridico: differenze tra le versioni

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Ho cercato di chiarire il significato di "disciplina", usato nel contesto di questa frase.
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{{F|teoria del diritto|novembre 2008}}
Il termine '''istituto giuridico '''indica, nel [[diritto]], il complesso di [[norma (diritto)|norme]] che regolano una medesima [[fattispecie]]. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che riuniscono sotto una disciplina comune (cioe'cioè un gruppo di norme o regole) il verificarsi della fattispecie. L'istituto giuridico può quindi essere definito come sintesi di fattispecie e disciplina.
 
== Caratteristiche ==
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== Istituti giuridici e istituzioni sociali ==
L'istituto giuridico può anche essere visto come il complesso di norme attraverso le quali l'[[ordinamento giuridico]] disciplina un determinato fenomeno sociale (e il fenomeno stesso, in quanto disciplinato in questo modo), identificabile in un rapporto giuridico o in un insieme di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]] che intercorrono tra una pluralità di [[soggetto di diritto|soggetti]]. In questo senso il concetto di istituto giuridico si avvicina a quello di ''istituzione'' riferentesi però alla realtà sociale alla base di tali rapporti giuridici; un'istituzione può essere costituita, oltre che da norme codificate, quali quelle giudiche, da norme non codificate, quali abitudini, consuetudini e codici morali.
 
Può accadere che un'istituzione di tale tipo sorga spontaneamente nella società e l'ordinamento intervenga in un secondo tempo a disciplinare il fenomeno, creando un istituto giuridico; può anche accadere il contrario: che la disciplina giuridica preceda la formazione di un'istituzione sociale, la quale, dunque, non sarà spontanea ma artificiale. Infine possono esserci istituzioni sociali ignorate dall'ordinamento o, addirittura, in contrasto con esso (si pensi al [[duello]], ancora socialmente accettato in Italia a cavallo tra il [[XIX secolo|XIX]] e [[XX secolo]], sebbene vietato dal [[Codice Zanardelli|codice penale allora in vigore]]).