Camera di commercio: differenze tra le versioni

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Nel primo, che prevale tra i paesi di [[civil law]] (ad esempio, Italia, Francia, [[Germania]], [[Spagna]], [[Austria]], [[Paesi Bassi]]), la camera di commercio è un [[ente pubblico]] al quale le imprese sono obbligate ad aderire, sicché la quota associativa che versano ha carattere parafiscale. Queste camere di commercio possono avere anche funzioni consultive nell'ambito dei [[procedimento|procedimenti]] per l'adozione di [[atto normativo|atti normativi]] o [[provvedimento|provvedimenti]] che riguardano le imprese.
 
Nel modello privatistico, tipico dei paesi di [[common law]] (dove si usa talvolta la denominazione ''board of trade'') ma presente anche altrove (ad esempio, in Belgio), la camera di commercio è un'[[associazione (diritto)|associazione]] di [[diritto privato]] alla quale le imprese aderiscono volontariamente. Anche queste camere di commercio possono partecipare alla formulazione di [[Politica pubblica|politiche pubbliche]], ma, a differenza delle precedenti, non per una [[funzione (diritto)|funzione]] loro formalmente attribuita ma per l'azione che svolgono quali [[gruppo di pressione|gruppi di pressione]].
 
==Camere di commercio bilaterali==
Le ''camere di commercio bilaterali'' sono associazioni che riuniscono imprese di due diversi stati con lo scopo di promuovere e supportare gli scambi commerciali tra gli stessi e gli investimenti da uno stato all'altro. Si tratta di associazioni di diritto privato, anche se di solito operanti in stretto contatto con le [[missione diplomatica|missioni diplomatiche]] e i [[agente consolare#Posto consolare|posti consolari]], che offrono agli associati servizi di [[consulenza]], [[traduzione]] ed [[interpretariato]], [[Ricerca di mercato|ricerche di mercato]], analisi legislative ecc.
 
==Ordinamento italiano==
{{Vedi anche|Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura}}
Nell'ordinamento italiano le ''camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura'' (CCIAA), comunemente note come ''camere di commercio'', sono [[ente locale|enti pubblici locali]] non [[ente territoriale|territoriali]] dotati di autonomia funzionale. Ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, svolgono, nell'ambito della [[circoscrizione]] territoriale di competenza e sulla base del [[principio di [[sussidiarietà]] di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
==Note==
<references/>