Istituto religioso: differenze tra le versioni

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Nella [[Chiesa cattolica]], si definiscono '''istituti religiosi''' quelle società ecclesiastiche legittimamente erette o approvate dalla competente autorità ([[vescovo|ordinario diocesano]] o [[Santa Sede]]) i cui membri ([[religioso (cristianesimo)|religiosi]]) professano [[voto (religione)|voti]] pubblici e vivono in comunità.<br />Insieme agli [[istituto secolare|istituti secolari]], fanno parte degli [[Istituto di vita consacrata|Istituti di vita consacrata]]<ref>{{Cita web|url=http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1Y.HTM|titolo=Gli istituti di vita consacrata nel codice di diritto canonico}}</ref> .
 
Storicamente, gli istituti religiosi si distinguono in [[Ordine religioso cattolico|ordini regolari]] (nei quali si emettono [[Professione solenne|voti solenni]], almeno da una parte dei loro membri) e [[Congregazione religiosa|congregazioni religiose]] (i cui membri emettono i [[Voto (religione)|voti]] in forma semplice).