Adozione: differenze tra le versioni

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La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che «''l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di [[figlio]] nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il [[cognome]]''».
 
La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale ([[adozione nazionale]]) o in uno Stato estero ([[adozione internazionale]]) aderente alla ''Convenzione dell'AjaAia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale'', oppure in un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l'altra, ma in alcuni casi il [[Tribunale per i minorenni]] di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
 
== Requisiti degli adottanti ==