Adozione: differenze tra le versioni
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La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che «''l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di [[figlio]] nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il [[cognome]]''».
La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale ([[adozione nazionale]]) o in uno Stato estero ([[adozione internazionale]]) aderente alla ''Convenzione dell'
== Requisiti degli adottanti ==
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