Fattura: differenze tra le versioni

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* Le '''spese di emissione''' della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. Lo prevede esplicitamente l'art.21 comma 8 del DPR 633/72. Pertanto, qualsiasi richiesta o imputazione di voce specifica in fattura relative a spese burocratico/amministrative di rilascio sono espressamente vietate e illegittime. Ne consegue che ci si può rifiutare di sostenerle. Ovviamente, il divieto di aggiungere una voce specifica in fattura, di una singola transazione, non significa che il venditore-come succede-non ribalti i suoi costi amministrativi (esattamente come tutti i costi generali e di struttura) sul costo del prodotto e quindi sui prezzi di vendita o di somministrazione.
* La sigla L.c.d.f. sta per "luogo di conservazione degli stampati fiscali" e compare a volte su ricevute e fatture, specie di esercizi pubblici.
* In alcuni casi, la vendita o la somministrazione o l'erogazione è documentata da un documento non fiscale (ad esempio: preconto, comanda, buono di magazzino, preventivo/ordine, ecc.). Seppur poco noto, quando l'esercizio o il libero professionista è in contabilità semplificata, il pagamento elettronico (a fronte di questi documenti,) non significa nulla in quanto non vi è obbligo di registrazione contabile della liquidità<ref>A parte i commercianti che, quando emettono lo scontrino fiscale, assolvono in automatico l'adempimento. Ma, anche in questi casi, pagando elettronicamente senza scontrino, si fa evasione egualmente.</ref>. Solo un documento fiscale, infatti, incide sull'imponibile a meno che vi sia obbligo di registrazione contabile dell'incassato come succede a chi opera in contabilità ordinaria. La transazione di pagamento elettronico (per i lavoratori autonomi che operano in contabilità semplificata) non è oggetto di registrazione contabile, quindi è del tutto ininfluente per il calcolo dell'imponibile.
 
== Note ==