Interesse legittimo: differenze tra le versioni

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la prima volta con la sentenza n. 500 del 22 luglio [[1999]], emessa dalle Sezioni Unite della [[Corte di Cassazione]], risarcibilità confermata e ampliata dalla successiva legge 21 luglio 2000, n. 205.
 
== Caratteristiche ==
".
Nell'ordinamento italiano non esistono [[norma (diritto)|norme]] definitorie: l'espressione "interessi legittimi" è comunque presente in tre articoli della [[Costituzione]]: all'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 24|24]] dove è stabilito il diritto di agire in giudizio per la difesa dei diritti (intesi come diritti soggettivi) e degli interessi legittimi, all'art.
[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 103|103]], in cui si stabilisce la giurisdizione del [[Consiglio di Stato]] e degli altri organi di giustizia amministrativa per la tutela degli interessi legittimi, e all'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 113|113]], dove si prevede che avverso gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la possibilità di tutelare questa posizione soggettiva in sede giurisdizionale.
 
L'interesse legittimo ha come oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto privato mira, rispettivamente, a conservare o a conseguire tramite l'esercizio legittimo del potere amministrativo.
Nel primo caso si parla di ''interesse legittimo oppositivo'', che sorge, per esempio, nei casi di espropriazione o di imposizione di un vincolo alla proprietà; nel secondo caso di ''interesse legittimo pretensivo'', che sorge per esempio in relazione a un'autorizzazione o a una concessione necessaria per intraprendere un'attività. Viene contrapposto al [[diritto soggettivo]] inteso, in questo contesto, come situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta automaticamente come degna di tutela nei riguardi sia dei privati sia della pubblica amministrazione.
 
Questa situazione giuridica, creazione del diritto italiano, è rinvenibile anche negli ordinamenti stranieri ad alta presenza di potestà amministrativa, ma solo in Italia è stato scelta come criterio di [[riparto della giurisdizione]]; al di fuori dell'ordinamento italiano, dunque, l'enucleazione della categoria di interessi legittimi e la sua contrapposizione ai (rimanenti) diritti soggettivi, seppur concettualmente possibile, è priva di qualsiasi utilità pratica.
 
Quando la pubblica amministrazione esercita un [[potere]] pubblico può incidere sulla sfera dei soggetti con cui entra in relazione, potendo anche incidere sulle loro posizioni giuridiche, indipendentemente o anche contro la volontà di questi. La pubblica amministrazione, tuttavia incontra dei limiti nelle finalità (e anche nelle modalità), finalità che dalla legge sono indicate e che rappresentano la giustificazione del potere attribuitole.
 
La pretesa del legittimato al rispetto di queste finalità e di questi limiti è l'oggetto dell'interesse legittimo e l'[[ordinamento giuridico]] conferisce al suo titolare gli strumenti giuridici per ottenerlo. Questi strumenti si sostanziano in una serie di pretese tutelate, alle quali corrispondono puntuali adempimenti dell'amministrazione durante l'esercizio del potere e nella possibilità di ricorrere alla [[giurisdizione amministrativa]] per ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo che abbia violato una qualsiasi delle regole di legalità o il [[risarcimento del danno]] che l'[[atto amministrativo]] illegittimo abbia provocato.
 
In [[dottrina (diritto)|dottrina]] la figura di questo istituto è molto dibattuta e controverse sono le opinioni al riguardo; di seguito sono riportate alcune tra le definizioni che ne sono state date, scelte tra le più originali:
*Ledda: "è la rifrazione di un fantasma";
*Cordero: "è la personificazione di un'ombra";
*Berti: "grande geniale inganno";
*Nigro: "misteriosa e tormentata figura".
 
==Il diritto soggettivo: cenni e rinvio==