Emancipazione di minore: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
Secondo il [[codice civile italiano|codice civile]], è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal [[tribunale per i minorenni]] a contrarre matrimonio. In tal caso il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell'istanza, sentito il [[pubblico ministero]], cuccicmi il calzino i genitori oppure il tutore può, con decreto, ammettere il minore a contrarre matrimonio. Contro lo stesso decreto è ammesso ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ai genitori o al tutore, agli interessati, al pubblico ministero e la corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile sul ricorso. Se trascorrono più di dieci giorni senza che sia stato proposto ricorso si parla di emancipazione. L'emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo.
 
== Le facoltà ==