Vicariato apostolico: differenze tra le versioni

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{{Citazione|Il vicariato apostolico, o la [[prefettura apostolica]], è una determinata porzione del [[popolo di Dio]] che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come [[diocesi]] ed è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico, che la governano in nome del [[Papa|Sommo Pontefice]].|canone 371 §1}}
 
Il Codice di diritto canonico dice inoltre:
In pratica è una forma di [[chiesa particolare]], equiparata alla [[diocesi]]. Si definisce grazie al suo territorio e grazie alla guida del vicario apostolico, che è un [[vescovo]] e svolge nell'ambito del proprio vicariato tutti i compiti che il vescovo diocesano svolge nella propria diocesi. Il motivo per cui una determinata zona non diventa diocesi, ma vicariato apostolico, è che si trova in una zona di [[missionario|missione]], dove il [[Cristianesimo]] non è ancora radicato e non sarebbe possibile costituire una vera diocesi, dato che la struttura di [[Chiesa (istituzione)|Chiesa]] è ancora molto debole.
{{Citazione|Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le [[diocesi]], alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la [[prelatura territoriale]] e l'[[abbazia territoriale]], il vicariato apostolico e la [[prefettura apostolica]] e altresì l'[[amministrazione apostolica]] eretta stabilmente.|Canone 368}}
 
L'assimilazione dei vicariati apostolici alle diocesi non implica che essi siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che ad essi si applica, ''mutatis mutandis'', il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Per i vicariati apostolici è, perciò, tuttora discusso se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1C.HTM Codice di diritto canonico, sezione sulle chiese particolari]</ref> L'[[ordinario (diritto canonico)|ordinario]] del vicariato apostolico è [[vescovo]] non del vicariato ma di una [[sede titolare]] e regge il vicariato a nome del [[papa]].
 
In pratica è una forma di [[chiesa particolare]]Generalmente, equiparata alla [[diocesi]]. Si definisce grazie al suo territorio e grazie alla guida del vicario apostolico, che è un [[vescovo]] e svolge nell'ambito del proprio vicariato tutti i compiti che il vescovo diocesano svolge nella propria diocesi. Il motivo per cui una determinata zona non diventa diocesi, ma vicariato apostolico, è che si trova in una zona di [[missionario|missione]], dove il [[Cristianesimo]] non è ancora radicato e non sarebbe possibile costituire una vera diocesi, dato che la struttura di [[Chiesa (istituzione)|Chiesa]] è ancora molto debole.
 
Il vicario apostolico, a differenza del vescovo diocesano, può compiere la [[visita ad limina]] attraverso un procuratore.<ref>Codice di diritto canonico, can. 400 §3</ref>