Requisizione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Sezione Voci correlate eliminata
-stub -grassettto
Riga 1:
{{l|diritto|giugno 2013}}
{{S|diritto civile|diritto amministrativo}}
 
La '''requisizione''' è l'[[atto giuridico]] con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di [[possesso]] (e talvolta la [[proprietà (diritto)|proprietà]]) di un [[bene (diritto)|bene]]. È cioè un [[provvedimento]] con il quale la [[pubblica amministrazione]], nell'esercizio di un [[potere ablatorio]], sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un [[bene (diritto)|bene]], [[bene mobile|mobile]] o [[bene immobile|immobile]], a motivo del superiore interesse pubblico, contro un [[indennizzo]].
 
Si distingue tra '''"requisizione in proprietà'''" e '''"requisizione in uso""
 
La prima riguarda solo i beni mobili ed ha effetti definitivi; la seconda può interessare anche i beni immobili ed ha effetti limitati al tempo necessario per l'utilizzo del bene. La requisizione in uso interessa l'[[usufrutto]] dell'immobile, mentre lascia intatta la nuda proprietà.