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==La convalida ed il riesame ==
 
Nel [[diritto continentale]] una delle prime formulazioni importanti a livello legislativo del principio, affermatosi in alcune zone d'Europa dal tardo medioevo, è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del [[1789]]: da essa discende la formulazione poi recepita, a livello del diritto internazionale moderno, dalla [[Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo]], adottata dall'[[Assemblea Generale delle Nazioni Unite]] il 10 dicembre [[1948]] - che ha sancito tale diritto mediante il suo articolo 9: ''Nessun individuo potrà essere arbitrariamente [[arresto|arrestato]], [[detenzione|detenuto]] o [[esilio|esiliato]]'' - e dal [[Convenzione internazionale deisui diritti civili e politici|Patto sui diritti civili e politici]] delle [[Nazioni Unite]] del [[1966]].
 
In [[Italia]], il diritto alla [[legalità]] della restrizione della [[libertà personale]] fu sancito dall'articolo 26 dello [[Statuto Albertino]] (1848), ripreso dagli articoli 13, 24, 25 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione repubblicana]]. La conseguenza, in termini di riscontro della legalità del mandato di cattura o di custodia cautelare, fu sin dal secondo dopoguerra tratta mediante le modifiche del [[Codice di procedura penale italiano]], in virtù delle quali la convalida dell'arresto (oggi art. 391 c.p.p.) avviene nell'arco di 96 ore (e salvo il potere dell'ufficiale di P.G. o del P.M. di disporre la liberazione immediata dell'arrestato, ove non ne esistano i presupposti).