Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

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{{senza fonte|L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questa ipotesi, richiamando lo Statuto come una fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.}}
 
Essendo una norma di rango primario (approvata con un [[Decreto del presidente della Repubblica|d.P.R.]] previa [[delega legislativa]]), lo statuto del contribuente resta derogabile da qualsiasi norma tributaria ordinaria successiva, in base al principio [[lex posterior derogat legi priori]]: un<ref>Un invito ad arginare l’arbitrio del Legislatore in questa materia - almeno per quanto riguarda il divieto di interpretazione autentica di tipo innovativo e di irretroattività impositiva - si rinviene nel parere espresso dalla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in sede consultiva sul disegno di legge costituzionale n. 3047, il 13 dicembre 2011, nonché nella relazione al [http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626794.pdf disegno di legge - Disegno di legge n. 3091 del Senato della 16ª Legislatura].</ref>.
 
== Note ==