Contrattazione collettiva: differenze tra le versioni

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Se tra le fonti non sussiste un rapporto di gerarchia (es. rapporto tra contratti collettivi, anche di diverso livello), il contrasto si risolve secondo il criterio della successione temporale, in quanto un contratto collettivo successivo può sicuramente derogare, anche in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina collettiva previgente.
 
Secondo l'art. 39, 4° comma della Costituzione, il contratto collettivo ha efficacia obbligatoria cosiddetto ''erga omnes'', dunque verso tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce attribuendo ad esso efficacia di [[norma giuridica]]. Allo stato attuale non è così in quanto le [[sindacato|associazioni sindacali]] (effettivamente [[ente di fatto|enti di fatto]] in quanto [[associazione (diritto)|associazioni]] non riconosciute) dovrebbero registrarsi in base a disposizioni attuative per la quale non è mai stata emanata legge di esecuzione, rendendo effettivamente impossibile adempiere al dettamedettato costituzionale.
== Bibliografia ==
*Riccardo Marone, ''L'inserimento per [[decreto legge]] di alcuni commi in un accordo contrattuale: occorre riscrivere la [[gerarchia delle fonti]]?'', in Giur. it., 1991, pag. 115
 
== Voci correlate ==