Legge Turco-Napolitano: differenze tra le versioni

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L'impostazione della legge rivela l'intento di regolamentare l'immigrazione, favorendo da un lato l'immigrazione regolare e scoraggiando l'immigrazione [[clandestino|clandestina]]. L'immigrato regolare può così affrontare il percorso di acquisizione della [[Cittadinanza (diritto)|cittadinanza]] configurato dalla legge. Tale percorso è caratterizzato da una serie di tappe verso l'acquisto dei [[diritto|diritti]] propri del cittadino ''pleno iure'', inclusivo del diritto al ricongiungimento [[famiglia|familiare]], del diritto al [[sanità|trattamento sanitario]] e alla [[salute]], e del diritto all'[[istruzione]]. Per contro, il clandestino diventa destinatario di un provvedimento di espulsione dallo [[Stato]].
 
Per la prima volta nella storia della Repubblica, istituisce la figura del [[Centro di identificazione ed espulsione|Centro di permanenza temporanea]] (all'articolo 12 della legge), per tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile".
 
Il [[Governo italiano|Governo]], in ottemperanza a quanto contenuto nella delega prevista all'art. 47 comma 1 della L. 40/1998, ha emanato il [[decreto legislativo|D. Lgs.]] 286/1998, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.