Decreto Bersani bis: differenze tra le versioni

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Al capo 1, art. 1 il decreto prevede l'abolizione dei costi di ricarica del credito di carte prepagate come le sim card dei cellulari e vieta l'introduzione di una scadenza del traffico o del servizio.
 
Tutto è stato scatenato dal successo della petizione lanciata in rete da [[Andrea D'Ambra]], che con 800mila firme inviate alla Commissione Europea ha obbligato le Authority ad aprire un'indagine. Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall'[[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]] permette ai gestori di telefonia mobile di far "scadere" le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall'[[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]] permette ai gestori di telefonia mobile di far "scadere" le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
 
=== Recesso anticipato ===
Salta l'obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese o costi sotto forma di penale. Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Una confusa terminologia normativa nel testo del provvedimento sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo per i consumatori, ossia non per le aziende. Tuttavia, AGCOM ha pubblicato nel giugno 2007 proprie linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni in commento (http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=387), nelle quali ha chiarito, tra l'altro, che il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati) imposto dalla Bersani nei contratti per adesione deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business (di fatto avvalendosi del potere di estendere le tutele normative dei consumatori ad altre categorie di clienti, attribuito all'AGCOM dall'art. 70 comma 2 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.)
Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
Una confusa terminologia normativa nel testo del provvedimento sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo per i consumatori, ossia non per le aziende.
Tuttavia, AGCOM ha pubblicato nel giugno 2007 proprie linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni in commento (http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=387), nelle quali ha chiarito, tra l'altro, che il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati) imposto dalla Bersani nei contratti per adesione deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business (di fatto avvalendosi del potere di estendere le tutele normative dei consumatori ad altre categorie di clienti, attribuito all'AGCOM dall'art. 70 comma 2 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.)
 
=== Trasparenza delle tariffe aeree ===