Assegno: differenze tra le versioni
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Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore:
* Fino al 29.4.2008:
* Dal 30.4.2008 al 24.6.2008: 5.000,00 euro
* Dal 25.6.2008 al 30.5.2010: 12.500,00 euro
* Dal 31.5.2010 al 12.8.2011: 5.000,00 euro
* Dal 13.8.2011 al 5.12.2011: 2.500,00 euro
* Dal 6.12.2011:
==== Sbarramento ====
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===== Incasso di un assegno in forma liquida =====
L'art. 31 del R.D. che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente: "''L'assegno bancario è pagabile [[a vista]]''". L'incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il C/C del traente, muniti di un documento di riconoscimento valido. Principalmente a causa della ampia circolazione di documenti falsi, la filiale potrebbe richiedere la presenza di un [[notaio]] che certifichi l'identità del beneficiario a spese dello stesso beneficiario. Rimane sempre la possibilità di versare il titolo di credito presso il proprio istituto bancario attraverso la '''girata per incasso'''.
È possibile che la banca richieda almeno 2 documenti per accertare l'identità della persona. Normalmente l'assegno presenta un tempo di incasso che corrisponde a 8 giorni nel caso di immissione nella stessa piazza della banca debitrice e di 15 giorni nel caso di diversa piazza. Superato tale scadenza l'assegno può ancora essere incassato, ma in caso di mancanza di fondi il portatore non può rifarsi sul titolare.
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Il diritto del beneficiario a riscuotere la somma indicata sull'assegno circolare è trasferibile mediante girata solo nel caso in cui l'assegno è emesso in forma libera ovvero dietro pagamento da parte del richiedente dell'imposta di bollo di 1,50 € per ciascun modulo o vaglia alla banca emittente e solo se di importo inferiore a € 1.000,00 (€ 2.500,00 con decorrenza 13 agosto 2011, l'importo limite di 5.000 € posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante era già stato ridotto a 2.500 €).
Le nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, a modifica dell'art. 49 del d. lgs. 21 novembre [[2007]] n. 231. Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 2500 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1000 € (vale a dire fino a 999,99 €, mentre il [[decreto legge]] n. 138 del 13 agosto 2011 fissava il limite di euro 2.499,99), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A. Al fine di garantire i beneficiari di tali titoli, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi.▼
▲Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 2500 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1000 € (vale a dire fino a 999,99 €, mentre il [[decreto legge]] n. 138 del 13 agosto 2011 fissava il limite di euro 2.499,99), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A. Al fine di garantire i beneficiari di tali titoli, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi.
=====I soggetti=====
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* la matrice
* la figlia.
La madre è un talloncino che può essere conservato dal richiedente per ricordare gli estremi dell'operazione: contiene l'indicazione dell'importo, del beneficiario e il numero dell'assegno. La figlia è l'assegno circolare vero e proprio, con il quale la banca emittente promette di pagare a vista al beneficiario.
=====Termine di pagamento=====
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=====L'imposta di bollo=====
L'emissione di un assegno circolare costituisce un servizio che la banca offre a chi ne fa richiesta senza prendere compensi per i costi amministrativi e gli oneri fiscali che l'operazione comporta. L'emissione di assegni circolari consente alle banche di conseguire vantaggi:
* dispongono dei fondi versati dal richiedente per il periodo che intercorre tra la data di emissione e quella di pagamento del titolo, senza dover corrispondere interessi;
* hanno la possibilità di ampliare la propria clientela, grazie agli effetti promozionali derivanti dall'offerta di questo specifico servizio.
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