Assegno: differenze tra le versioni

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Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore:
 
* Fino al 29.4.2008: 12.500,00 euro
* Dal 30.4.2008 al 24.6.2008: 5.000,00 euro
* Dal 25.6.2008 al 30.5.2010: 12.500,00 euro
* Dal 31.5.2010 al 12.8.2011: 5.000,00 euro
* Dal 13.8.2011 al 5.12.2011: 2.500,00 euro
* Dal 6.12.2011: 1.000,00 euro
 
==== Sbarramento ====
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===== Incasso di un assegno in forma liquida =====
L'art. 31 del R.D. che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente: "''L'assegno bancario è pagabile [[a vista]]''". L'incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il C/C del traente, muniti di un documento di riconoscimento valido. Principalmente a causa della ampia circolazione di documenti falsi, la filiale potrebbe richiedere la presenza di un [[notaio]] che certifichi l'identità del beneficiario a spese dello stesso beneficiario. Rimane sempre la possibilità di versare il titolo di credito presso il proprio istituto bancario attraverso la '''girata per incasso'''.
L'incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il C/C del traente, muniti di un documento di riconoscimento valido. Principalmente a causa della ampia circolazione di documenti falsi, la filiale potrebbe richiedere la presenza di un [[notaio]] che certifichi l'identità del beneficiario a spese dello stesso beneficiario. Rimane sempre la possibilità di versare il titolo di credito presso il proprio istituto bancario attraverso la '''girata per incasso'''.
 
È possibile che la banca richieda almeno 2 documenti per accertare l'identità della persona. Normalmente l'assegno presenta un tempo di incasso che corrisponde a 8 giorni nel caso di immissione nella stessa piazza della banca debitrice e di 15 giorni nel caso di diversa piazza. Superato tale scadenza l'assegno può ancora essere incassato, ma in caso di mancanza di fondi il portatore non può rifarsi sul titolare.
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Il diritto del beneficiario a riscuotere la somma indicata sull'assegno circolare è trasferibile mediante girata solo nel caso in cui l'assegno è emesso in forma libera ovvero dietro pagamento da parte del richiedente dell'imposta di bollo di 1,50 € per ciascun modulo o vaglia alla banca emittente e solo se di importo inferiore a € 1.000,00 (€ 2.500,00 con decorrenza 13 agosto 2011, l'importo limite di 5.000 € posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante era già stato ridotto a 2.500 €).
 
Le nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, a modifica dell'art. 49 del d. lgs. 21 novembre [[2007]] n. 231. Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 2500 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1000 € (vale a dire fino a 999,99 €, mentre il [[decreto legge]] n. 138 del 13 agosto 2011 fissava il limite di euro 2.499,99), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A. Al fine di garantire i beneficiari di tali titoli, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi.
Le nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, a modifica dell'art. 49 del d. lgs. 21 novembre [[2007]] n. 231.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 2500 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1000 € (vale a dire fino a 999,99 €, mentre il [[decreto legge]] n. 138 del 13 agosto 2011 fissava il limite di euro 2.499,99), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A. Al fine di garantire i beneficiari di tali titoli, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi.
 
=====I soggetti=====
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* la matrice
* la figlia.
La madre è un talloncino che può essere conservato dal richiedente per ricordare gli estremi dell'operazione: contiene l'indicazione dell'importo, del beneficiario e il numero dell'assegno. La figlia è l'assegno circolare vero e proprio, con il quale la banca emittente promette di pagare a vista al beneficiario.
La figlia è l'assegno circolare vero e proprio, con il quale la banca emittente promette di pagare a vista al beneficiario.
 
=====Termine di pagamento=====
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=====L'imposta di bollo=====
L'emissione di un assegno circolare costituisce un servizio che la banca offre a chi ne fa richiesta senza prendere compensi per i costi amministrativi e gli oneri fiscali che l'operazione comporta. L'emissione di assegni circolari consente alle banche di conseguire vantaggi:
L'emissione di assegni circolari consente alle banche di conseguire vantaggi:
* dispongono dei fondi versati dal richiedente per il periodo che intercorre tra la data di emissione e quella di pagamento del titolo, senza dover corrispondere interessi;
* hanno la possibilità di ampliare la propria clientela, grazie agli effetti promozionali derivanti dall'offerta di questo specifico servizio.