Capacità giuridica: differenze tra le versioni

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==Ordinamento italiano==
===La capacità giuridica delle persone fisiche===
Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita ([[s:Codice_civileCodice civile/Libro_ILibro I/Titolo_ITitolo I#Art._1_Capacità_giuridica 1 Capacità giuridica|art. 1]] del [[Codice civile italiano|Codice civile]]), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand'anche immediatamente dopo la nascita segua la [[morte]] o il nato sia destinato a morte sicura.
 
Sovente si è posto il problema della cosiddetta ''capacità giuridica anticipata all'evento della nascita'', giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al ''nascituro''. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della [[vita]], è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica.
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La capacità giuridica si perde per morte (anche per [[morte presunta]]), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie).
 
L'[[s:Costituzione_della_Repubblica_italianaCostituzione della Repubblica italiana#Art._22 22|articolo 22]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che ''«nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica»''.
 
La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del ''principio di reciprocità'', sancito dall'[[s:Codice_civileCodice civile/Disposizioni_sulla_legge_in_generaleDisposizioni sulla legge in generale#Art._16_Trattamento_dello_straniero 16 Trattamento dello straniero|articolo 16]] delle [[preleggi]]. ''«Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino»'' italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale ''principio di reciprocità'', giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal ''[[Testo unico]] delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'' emanato col [[decreto delegato]] n. 286 del [[1998]]. Difatti, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che ''«allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»''.<ref>[http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm Dlgs 286/98 - www.camera.it]</ref>
 
===La capacità giuridica delle persone giuridiche===
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== Note ==
{{<references}}/>
 
==Bibliografia==