Capacità giuridica: differenze tra le versioni
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==Ordinamento italiano==
===La capacità giuridica delle persone fisiche===
Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita ([[s:
Sovente si è posto il problema della cosiddetta ''capacità giuridica anticipata all'evento della nascita'', giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al ''nascituro''. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della [[vita]], è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica.
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La capacità giuridica si perde per morte (anche per [[morte presunta]]), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie).
L'[[s:
La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del ''principio di reciprocità'', sancito dall'[[s:
===La capacità giuridica delle persone giuridiche===
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== Note ==
==Bibliografia==
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