Vescovo titolare: differenze tra le versioni

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* i prelati che esercitano il loro ufficio a servizio del [[Papa]] nella [[Curia romana]]<ref>CIC, cann. 360-361.</ref>, come i prefetti e i presidenti dei dicasteri pontifici e tutti gli officiali insigniti della dignità vescovile; eccetto i [[Cardinale|cardinali]], che hanno il [[Titolo cardinalizio|titolo loro proprio]], o eventuali [[Vescovo emerito|vescovi emeriti]] che lavorano in Curia, agli altri è assegnato il titolo di una [[Sede titolare|diocesi estinta o soppressa]];
* i legati pontifici che esercitano le funzioni di rappresentazione della [[Sede apostolica]] presso le Chiese particolari, gli [[Stato|Stati]] e gli organismi internazionali<ref>CIC, cann, 362-363.</ref>, come i [[Nunzio apostolico|nunzi apostolici]] e i [[Delegato apostolico|delegati apostolici]]; a questi prelati è assegnato il titolo di una diocesi estinta o soppressa;
* i vescovi con funzioni interdiocesane, ossia quei prelati che nel territorio di varie diocesi esercitano mansioni particolari per incarico della [[Santa Sede]] o delle [[Conferenza episcopale|Conferenze episcopali]],<ref>CIC, can. 443 § 1,3, can. 450 § 1; decreto [http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html ''Christus Dominus''] nº 42.</ref> come per esempio i direttori delle opere missionarie pontificie, gli assistenti ecclesiastici dell'[[Azione Cattolica]], i rettori di università cattoliche o altri casi particolari; se non hanno già un loro titolo proprio,<ref>Ossia per esempio se non sono contestualmente vescovi diocesani o [[Vescovo emerito|vescovi emeriti]].</ref> come per esempio i direttori delle opere missionarie pontificie, gli assistenti ecclesiastici dell'[[Azione Cattolica]], i rettori di università cattoliche o altri casi particolari; anche a questi prelati è assegnato il titolo di una diocesi estinta o soppressa;
* i [[Vescovo emerito|vescovi emeriti]], ossia tutti i vescovi diocesani che, per motivi di salute o per raggiunti limiti d'età, hanno presentato la rinuncia al loro ufficio, accettata dal Sommo Pontefice;<ref>CIC, can. 402 § 1.</ref> fino al [[1970]] a questi vescovi era assegnato il titolo di una diocesi estinta o soppressa; per decisione di [[papa Paolo VI]], mantengono il titolo della diocesi a cui hanno rinunciato;<ref>[[Congregazione per i vescovi]], [http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-03/31-13/ComRenun.pdf ''Comunicazione sul titolo dei Vescovi "officio renuntiantibus" del 7 novembre 1970''], in Communicationes 19 (1978), p. 18.</ref>
* i [[Vescovo coadiutore|vescovi coadiutori]] e i [[Vescovo ausiliare|vescovi ausiliari]], ossia quei prelati che collaborano con il vescovo diocesano e sono canonicamente a lui subordinati;<ref>CIC, cann. 403, 406 e 407.</ref> ai vescovi ausiliari è assegnato il titolo di una diocesi estinta o soppressa, mentre i vescovi coadiutori, per decisione di papa Paolo VI del [[1976]], hanno il titolo della diocesi cui sono destinati;<ref>[[Congregazione per i vescovi]], [http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-03/31-13/ComVesCo.pdf ''Comunicazione sul titolo dei Vescovi Coadiutori del 31 agosto 1976''], in Communicationes 9 (1977), p. 223.</ref>