Consiglio Grande e Generale: differenze tra le versioni
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{{Politica San Marino}}
[[File:Chamber of the Grand and General Council of San Marino.JPG|thumb|upright=1.4|La sala del Consiglio Grande e Generale]]Il '''Consiglio Grande e Generale''' è il [[parlamento]] [[Monocameralismo|monocamerale]] (ovvero l
È formato da 60 consiglieri eletti a [[suffragio universale]] diretto ogni cinque anni. Il Consiglio rappresenta il corpo elettorale ed esercita il potere legislativo.
L'assemblea si scioglie anticipatamente qualora venga a mancare la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dai due [[
== Storia ==
{{Vedi anche|Istituzioni di San Marino}}
Già dal [[XII secolo]] è attestata l'esistenza di un'assemblea composta da sessanta membri che divideva il potere con l'[[
L'organismo assunse una posizione preminente nel corso dei secoli, diventando a partire dal [[XVII secolo]] espressione dell'oligarchia che deteneva il potere. Fino all'[[
Durante l'epoca oligarchica e il regime fascista venne denominato Consiglio Principe e Sovrano.
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Sono [[corpo elettorale|elettori]] [[suffragio universale|tutti]] i [[Cittadinanza sammarinese|cittadini sammarinesi]] maggiori di 18 anni.
La legge elettorale prevede l'elezione a scrutinio di lista con rappresentanza semiproporzionale per il collegio unico nazionale. Dal [[2008]] alla coalizione vincente viene assegnata comunque la maggioranza dei seggi, che in subordine vengono attributi alle liste concorrenti con il ''[[metodo D'Hondt]]''. Risultano eletti i candidati di ciascuna lista che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Ciascun elettore dispone della possibilità di indicare una preferenza sui candidati della lista prescelta.
== Requisiti di eleggibilità ==
▲I requisiti per l'elezione a Consigliere sono:
* il compimento dei 21 anni d'età
* la cittadinanza sammarinese (per le donne straniere sposate con sammarinesi, aver acquisito la cittadinanza sammarinese da almeno 5 anni) e la residenza nella Repubblica
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* non essere magistrato o Procuratore del fisco
* non rivestire cariche ecclesiastiche, diplomatiche o consolari anche onorarie di stati esteri
* non essere membro di una [[
* non fare parte della
== Prerogative ==
Il Consiglio, presieduto dai due [[
▲Il Consiglio, presieduto dai [[Capitani Reggenti]] deve essere convocato almeno una volta al mese.
Al Consiglio spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.
Le prerogative del Consiglio Grande e Generale sono quindi:
* l'esercizio della funzione legislativa
* l'approvazione del bilancio
* l'emanazione di atti di alienazione del patrimonio
* l'emanazione di provvedimenti in materia di pubblico impiego
* l'emanazione di provvedimenti di organizzazione interna
* la ratifica i
* la nomina dei magistrati
* la nomina dei rappresentanti diplomatici
* l'esercizio del diritto di grazia ed amnistia
* il conferimento della cittadinanza
▲* l'elezione dei [[Capitani Reggenti]]
* l'elezione dei membri del [[Consiglio dei XII]]
* l'elezione dei membri del [[Congresso di Stato]]
* l'elezione dei membri delle Commissioni Consiliari permanenti
* l'esercizio di funzioni riferite al potere giudiziario, quali la
== Commissioni consiliari permanenti ==
Dal [[1995]] il Consiglio si articola al proprio interno in quattro
Per la composizione delle
Le
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== Organismi consiliari con scadenza a fine legislatura ==
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* Delegazione consiliare della Repubblica di San Marino presso l'assemblea parlamentare dell'[[OSCE]].
* Giunta permanente delle elezioni.
* Gruppo nazionale della Repubblica di San Marino presso l'
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* Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale.
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