Tribunale di sorveglianza: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+ avviso violazione copyright
Annullata la modifica 86932553 di Emmepici (discussione)
Riga 1:
{{S|procedure giudiziarie}}
{{ViolazioneCopyright|url=http://www.tribunalesorveglianza.catania.it/magSorveglianza.aspx|diff=75003617}}
Il '''Tribunale di sorveglianza''' è l'organo giudiziario ([[giudice]]) istituito dalla legge sull'[[ordinamento penitenziario]] (legge 26 luglio 1975, n. 354) per decidere sulle richieste di [[pene alternative]] alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti in carcere.
 
Il Tribunale si occupa della concessione e revoca delle misure o [[pene alternative]] alla detenzione in carcere ([[affidamento in prova]] ordinario e particolare, [[semilibertà]], [[liberazione anticipata]], [[detenzione domiciliare]], [[liberazione condizionale]], differimento della esecuzione delle pene). Decide altresì come giudice d'appello su provvedimenti assunti dal [[magistrato di sorveglianza]], in quanto attribuiti alla competenza primaria di quest'ultimo.
 
==Composizione==
Il Tribunale di sorveglianza (fino al [[1986]] denominato Sezione) è costituito con competenza territoriale estesa all'intero [[Corte d'appello (Italia)#Distretti|distretto]] di [[Corte d'Appello]].
 
È organo collegiale e specializzato, composto di magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni, e di esperti non togati (in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche).
Giudica in un collegio di 4 membri, costituito per metà da magistrati ordinari e per metà da esperti. Una diversa composizione del collegio darebbe senz'altro luogo a nullità. Le decisioni del Tribunale di Sorveglianza sono impugnabili tramite [[ricorso per cassazione]].
 
==Procedura==
Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. In primo grado è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive. Come giudice di appello, il Tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del Magistrato di sorveglianza.
 
Il Tribunale di sorveglianza decide sempre con ordinanza, adottata in camera di consiglio da un collegio composto da presidente, da un magistrato di sorveglianza e due esperti. Uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all'Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova il soggetto interessato. Le ordinanze del Tribunale sono soggette al [[ricorso per cassazione]].
 
==Gli esperti==
La componente [[magistrato onorario|non togata]] è nominata dal C.S.M. su proposta del Presidente del tribunale di sorveglianza. Secondo la circolare del C.S.M. recante i "criteri per la nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza ", "la qualifica di ''esperto'' conduce a ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un "cittadino idoneo estraneo alla Magistratura". Tale qualifica "non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'ulteriore attributo di "professionista" ne rende, di fatto, imprescindibile l'ottenimento. Quanto al livello di professionalità richiesto, la dizione "professionista esperto" mostra che il legislatore non si è limitato a pretendere il possesso del titolo di studio, ma ha richiesto anche un'esperienza maturata nel vivo dell'esercizio professionale. Non è sufficiente, pertanto, un'attività meramente teorica o di studio e di ricerca, ma il concreto impegno in un settore che abbia punti di contatto con le problematiche del tribunale di sorveglianza".