Usucapione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 87.9.182.252 (discussione), riportata alla versione precedente di Vituzzu
Aggiunto riferimento all'importante orientamento giurisprudenziale in merito alla retroattività dell'usucapione
Riga 31:
La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo; occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "''[[probatio diabolica]]''").
 
Gli effetti giuridici dell'usucapione si producono come conseguenza di un [[fatto giuridico]]; la [[sentenza]] che li accerta ha valore solo dichiarativo. La giurisprudenza consolidata di legittimità, anche spinta da "contingenti ragioni di necessità e di opportunità pratica" (Cass. 25964 del 23 dicembre 205) ha sancito il principio della retroattività reale dell'usucapione: l'usucapente si ritiene dunque titolare del diritto usucapito a decorrere dalla data di inizio del possesso valido ai fini dell'usucapione. <ref>{{Cita news|lingua=it-IT|url=https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione-termini-accertamento/|titolo=L'usucapione: il possesso, l'accertamento e la trascrizione|pubblicazione=ConsulenzaLegaleItalia.it|data=2017-03-28|accesso=2017-04-19}}</ref>
Gli effetti giuridici dell'usucapione si producono come conseguenza di un [[fatto giuridico]]; la [[sentenza]] che li accerta ha valore solo dichiarativo.
 
Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su [[bene immobile|beni immobili]] o [[bene mobile|mobili]]. La durata richiesta è la stessa richiesta per l'usucapione della proprietà.