Civil law: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: fix references (v. richiesta)
ortografia
Riga 29:
Un esempio eminente di codice di ''civil law'' sarebbe il [[Codice napoleonico]] (1804), che prende il nome dall'imperatore francese [[Napoleone]]. Il Codice comprende tre sezioni: diritto delle persone, diritto di proprietà e diritto commerciale. Piuttosto che un compendio di leggi scritte o una rassegna di giurisprudenza, il Codice enuncia principi generali come norme giuridiche.<ref name="Neubauer, David W. 2007, pg.28"/>
 
Per quanto riguarda il potere giudiziario, in questi sistemi il [[giudice]] deve attenersi, per quanto possibile, alla lettera della legge ed allo spirito del [[parlamento|legislatore]], sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. Diversamente dai sistemi di ''common law'', infatti, le giuridizionigiurisdizioni di ''civil law'' trattano la [[giurisprudenza]] senza che alla stessa sia riconosciuto alcun valore vincolante di [[precedente]]. I tribunali generalmente decidono le cause usando le disposizioni codicistiche caso per caso, senza riferimento ad altre decisioni giudiziali (anche di livello superiore).<ref name="cita|Reynolds 1998|p. 58">{{cita|Reynolds 1998|p. 58}}.</ref> Nella pratica concreta, tuttavia, anche nella giurisprudenza del ''civil law'' assumono sempre maggior peso i precedenti di altre pronunce giuridizionali, come si vede generalmente nelle corti superiori di molte nazioni.<ref name="cita|Reynolds 1998|p. 58"/>
 
In dottrina si usa contrapporre correntemente il ''civil law'' ai sistemi anglosassoni detti di ''[[common law]]'', ed è detto perciò anche "diritto continentale", sebbene vi siano alcune aree di mutua influenza sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale. A volte si parla anche di "diritto neoromano", "diritto romano-germanico" o, più in generale, di "famiglia dei sistemi romanisti".<ref>Pier Giuseppe Monateri, ''Il modello di Civil Law'', Giappichelli Editore, Torino, 1997, p. 1.</ref> L'espressione ''civil law'' è la traduzione in [[lingua inglese]] del [[Lingua latina|latino]] ''jus civile'', ossia "diritto civile" o "diritto dei cittadini", che era il termine tardo imperiale usato dagli [[Antica Roma|antichi Romani]] per indicare il loro sistema giuridico, in contrapposizione alle leggi che governavano i popoli conquistati (''jus gentium'' o "diritto delle genti"); di qui il titolo del Codice giustinianeo, ''Corpus Juris Civilis''. I praticanti del ''civil law'', tuttavia, si riferiscono tradizionalmente al loro sistema in senso ampio come ''jus commune'', letteralmente "diritto comune", che significa i principi generali del diritto contrapposti alle leggi peculiari di singoli settori. (Si noti che "diritto comune" è anche la traduzione letterale dell'inglese ''common law''.)