Lex superior derogat inferiori: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 5:
A fronte dell'invalidità della norma l'ordinamento può reagire in due modi:
*attribuendo a tutti i [[giudice|giudici]] il [[potere]] di non applicare la norma invalida, decidendo la causa come se tale norma non esistesse (''tamquam non esset''); si parla, in questo caso, di ''disapplicazione'' della norma, con efficacia limitata alle parti della causa (e ai loro eredi ed aventi causa);
*attribuendo ad uno specifico [[organo (diritto)|organo]], di solito giudiziario, il potere di rimuovere la norma invalida dall'ordinamento giuridico; si parla, in questo caso, di ''[[annullamento di una norma|annullamento]]'' della norma, con efficacia ''erga omnes''.
 
L'ordinamento italiano adotta entrambe le soluzioni: un esempio della prima è la disapplicazione delle disposizioni di [[legge]] e di [[regolamento]] contrastanti con [[Direttiva dell'Unione Europea|direttive europee]]; esempi della seconda sono l'annullamento, da parte della [[corte costituzionale]], delle disposizioni di legge (e degli atti aventi forza di legge) in contrasto con la costituzione e l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle disposizioni regolamentari contrastanti con la legge (o atti aventi forza di legge) oppure con la costituzione.