Referendum consultivo in Veneto del 2017: differenze tra le versioni

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A seguito dell'impugnazione statale delle leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2014, si è instaurato un giudizio sulla legittimità costituzionale dei due provvedimenti normativi.
 
La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], con sentenza n. 118 del 25 giugno [[2015]], ha innanzitutto''in primis'' dichiarato l'illegittimità costituzionale del referendum consultivo sull'indipendenza di un'ipotetica [[Repubblica veneta]] dall'Italia<ref name=Consulta>{{cita web|autore=Corte costituzionale|titolo=Sentenza n. 118/2015|sito=Consulta OnLine|url=http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0118s-15.html|}}</ref>, poiché le scelte fondamentali di livello costituzionale sono precluse ai referendum regionali e in quanto il quesito era in aperto contrasto col principio di unità e indivisibilità della Repubblica.<ref>Art. 5, c. 1, Cost.</ref>
 
InoltreIl lagiudice Consultadelle leggi ha bocciatopoi annullato anche gli ultimi quattro dei cinque quesiti sull'autonomia regionale, in quantoessendo in contrastoconflitto con ilcol divieto (previsto nelloanche stessodallo statuto delStatuto Venetoveneto) di sottoporre a referendum argomenti in materia tributaria (quesiti nn. 2, 3 e 4) e con i principi di legalità ed esclusività relativi alla competenza del solo parlamento nazionale nellin merito all'individuazione delle regioni a statuto speciale (quesito n. 5). LaInfine la Corte, costituzionalerigettando il ricorso statale, ha invece ammesso il primo quesito n. 1, in quanto «non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti» e «si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 della Costituzione»<ref name=Consulta/>; allo stesso tempo però, la Consulta ha ben circoscritto il campo in cui la regione potrà concordare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", limitandolo alle sole materie di legislazione concorrente<ref>Comma 3 dell'articolo 116 Cost.</ref> e all’organizzazione della [[giudice di pace|giustizia della pace]], all'istruzione e alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali<ref>Art. 116 Cost., comma 2, lettere ''l'', ''n'' e ''s''.</ref>.
 
== Indizione del referendum ==