Referendum consultivo in Veneto del 2017: differenze tra le versioni

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La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], con sentenza n. 118 del 25 giugno [[2015]], ha ''in primis'' dichiarato l'illegittimità costituzionale del referendum consultivo sull'indipendenza di un'ipotetica [[Repubblica veneta]] dall'[[Italia]]<ref name=Consulta>{{cita web|autore=Corte costituzionale|titolo=Sentenza n. 118/2015|sito=Consulta OnLine|url=http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0118s-15.html|}}</ref>, poiché le scelte fondamentali di livello costituzionale sono precluse ai referendum regionali e in quanto il quesito era in aperto contrasto col principio di unità e indivisibilità della Repubblica.<ref>Art. 5, c. 1, Cost.</ref>
 
Il giudice delle leggi ha poi annullato anche gli ultimi quattro dei cinque quesiti sull'autonomia regionale, essendo in conflitto col divieto (previsto anche dallo Statuto veneto) di sottoporre a referendum argomenti di materia tributaria (quesiti nn. 2, 3 e 4) e per violazione dei principi di legalità ed esclusività relativi alla competenza esclusiva del parlamento nazionale in merito all'individuazione delle regioni a statuto speciale (quesito n. 5). Infine la Corte, rigettando il ricorso statale, ha invece ammesso il quesito n. 1, in quanto «non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti» e «si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116[, c. 3,] della Costituzione».;<ref name=Consulta/> allo stesso tempo però, la Consulta ha circoscritto il campo in cui la regione potrà concordare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", limitandolo alle sole materie di legislazione concorrente<ref>Comma 3 dell'articolo 116 Cost.</ref> e all’organizzazione della [[giudice di pace|giustizia della pace]], all'istruzione e alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali<ref>Art. 116 Cost., comma 2, lettere ''l'', ''n'' e ''s''.</ref>.
 
== Indizione del referendum ==