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Nel caso di retribuzione percepita da un [[lavoro subordinato|lavoratore dipendente]] si usano i termini (che non sono sinonimi) [[salario]] e [[stipendio]]. Per un [[lavoratore autonomo]] si parla di compenso<ref>Per i commercianti si parla più propriamente di incasso.</ref>.
 
Con '''retribuzione annuale lorda''' (conosciuta anche come '''RAL''') s'intende la retribuzione lorda annuale percepita dal lavoratore. Corrisponde alalla lordoretribuzione lorda mensile xmoltiplicata per il numero di mensilità percepite durante l'anno. La RAL è un parametro molto utilizzato dagli operatori di gestione del personale per le assunzioni, i confronti, i costi aziendali legati al personale, ed altre situazioni del caso.
 
Il costo annuale sostenuto dal datore di lavoro è superiore alla RAL in quanto vi sono le voci a carico del datore di lavoro (soprattutto i [[Pensione|contributi pensionistici]] e assicurativi, ed [[Imposta regionale sulle attività produttive|imposte sul lavoro]]).
 
== Fonti normative generali ==
Nell'ordinamento italiano della retribuzione se ne occupa addirittura la [[Costituzione]]: l'art. 36, comma 1, infatti stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente alla quantità e alla qualità di lavoro svolto e sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e dignitosa". La retribuzione è stabilita, nei limiti predetti di proporzione sufficienza, dalla [[contrattazione collettiva]] e, in senso migliorativo, da quella individuale; al riguardo, ili documentodocumenti di riferimento per il [[lavoratore dipendente]] èsono il contratto individuale di lavoro e la [[busta paga]].
 
La retribuzione non è mero corrispettivo dell'adempimento dell'attività, ma dell'impegno profuso personalmente nell'attività, tant'è vero che spesso il lavoratore viene retribuito anche quando non adempie all'alla propria obbligazione (perché fruisce di [[ferie]], o permessi.., o anche perché in malattia). La corrispettività della retribuzione subisce in questi casi un allentamento per motivi attinenti alla persona del lavoratore: la disciplina legale o contrattuale impone al datore di lavoro di retribuire comunque il lavoratore anche se questo non effettua la controprestazione, contrariamente a quanto normalmente avviene nei contratti sinallagmatici. Un simile allentamento si verifica anche in alcuni istituti retributivi cosiddetti ''differiti'', che compensano la prestazione effettuata nell'anno o nell'intero rapporto senza una correlazione diretta con il lavoro effettivamente svolto (p.e. gratifica natalizia, tredicesima, indennità di anzianità, ecc.).
Un simile allentamento si verifica anche in alcuni istituti retributivi cosiddetti ''differiti'', che compensano la prestazione effettuata nell'anno o nell'intero rapporto senza una correlazione diretta con il lavoro effettivamente svolto (p.e. gratifica natalizia, tredicesima, indennità di anzianità, ecc)
 
== Requisiti ==
I principi costituzionali sanciti espressamente dall'art. 36 della Costituzione sono la ''proporzionalità'' e la ''sufficienza''.
 
* Proporzionalitàproporzionalità: la quantità dell'ammontare della retribuzione non è relazionata soltanto al tempo del lavoro svolto, ma anche dalla qualità della prestazione in termini di difficoltà, importanza e complessità, nonché di responsabilità.
* Sufficienzasufficienza: al lavoratore deve essere garantita una retribuzione che possa attuare il programma sociale individuato dall'art. 3 della Costituzione, proporzionata anche alle concrete esigenze del singolo lavoratore e della propria famiglia.
* Proporzionalità: la quantità dell'ammontare della retribuzione non è relazionata soltanto al tempo del lavoro svolto, ma anche dalla qualità della prestazione in termini di difficoltà, importanza e complessità, nonché di responsabilità.
 
La proporzionalità è determinata, salvo qualche valutazione affidata alla discrezione della parti, dalla disciplina [[sindacato|sindacale]]. La giurisprudenza infatti ritiene sufficiente la retribuzione quando questa è pari o superiore ai minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi. La sufficienza è normalmente considerata sussistente dalla giurisprudenza allorquando è rispettato il principio di proporzione.
La giurisprudenza infatti ritiene sufficiente la retribuzione quando questa è pari o superiore ai minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi.
La sufficienza è normalmente considerata sussistente dalla giurisprudenza allorquando è rispettato il principio di proporzione.
 
== Definizione ==
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La [[dottrina (diritto)|dottrina]] e la [[giurisprudenza]], nel ricostruire il concetto di retribuzione, non hanno raggiunto un accordo sulle voci da ricomprendere in essa. La giurisprudenza si è consolidata attorno al cosiddetto ''concetto unitario'' o ''onnicomprensivo'' di retribuzione: sarebbero voci retributive tutti i compensi erogati dal datore di lavoro in modo determinato (in misura fissa o variabile), obbligatorio (escluse le liberalità), corrispettivo (in correlazione causale con il rapporto di lavoro) e continuo (cioè con regolarità).
 
Una parte della dottrina ha ritenuto di dare una definizione più restrittiva di retribuzione, sull'assunto che non esiste nessun fondamento normativo dell'onnicomprensività e che anzi tale concezione ha effetti distorsivi sul calcolo di quegli istituti che adottano la retribuzione come parametro. Secondo questa dottrina, recepita poi dalla giurisprudenza della [[Corte di cassazione]] (Sez.Sezioni Unite 1/04/93° aprile 1993, n. 388), non esisterebbe nessun concetto legale unitario di retribuzione, ma l'individuazione della retribuzione sarebbe un problema interpretativo delle formule utilizzate dal legislatore e delledalle parti collettive (nelle legge o nel contratto collettivo) che, di volta in volta, fissano gli elementi costitutivi della retribuzione come parametro per il calcolo di altri istituti.
 
== Forme e tipi di retribuzione ==
L'art. 2099 del [[Codice civile italiano|c.c.codice civile]] stabilisce che la retribuzione deve essere effettuata "con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito", possibilmente quindi sul posto di lavoro, in [[denaro]] e periodicamente (solitamente mensilmente).
 
È prevista tuttavia anche, del tutto o in parte, la retribuzione in natura. La modalità di percepimento inoltre rende possibile individuare quattro tipi di retribuzione: ''a tempo'', ''a [[cottimo]]'', ''a premio'' e ''con partecipazione agli utili''. La retribuzione a tempo prevede che l'ammontare del pagamento retributivo sia proporzionato alla durata dell'attività lavorativa.