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Nel caso di retribuzione percepita da un [[lavoro subordinato|lavoratore dipendente]] si usano i termini (che non sono sinonimi) [[salario]] e [[stipendio]]. Per un [[lavoratore autonomo]] si parla di compenso<ref>Per i commercianti si parla più propriamente di incasso.</ref>.
Con '''retribuzione annuale lorda''' (conosciuta anche come '''RAL''') s'intende la retribuzione lorda annuale percepita dal lavoratore. Corrisponde
Il costo annuale sostenuto dal datore di lavoro è superiore alla RAL in quanto vi sono le voci a carico del datore di lavoro (soprattutto i [[Pensione|contributi pensionistici]] e assicurativi, ed [[Imposta regionale sulle attività produttive|imposte sul lavoro]]).
== Fonti normative generali ==
Nell'ordinamento italiano della retribuzione se ne occupa addirittura la [[Costituzione]]: l'art. 36, comma 1, infatti stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente alla quantità e alla qualità di lavoro svolto e sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e dignitosa". La retribuzione è stabilita, nei limiti predetti di proporzione sufficienza, dalla [[contrattazione collettiva]] e, in senso migliorativo, da quella individuale; al riguardo,
La retribuzione non è mero corrispettivo dell'adempimento dell'attività, ma dell'impegno profuso personalmente nell'attività, tant'è vero che spesso il lavoratore viene retribuito anche quando non adempie
== Requisiti ==
I principi costituzionali sanciti espressamente dall'art. 36 della Costituzione sono la ''proporzionalità'' e la ''sufficienza''.
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▲* Proporzionalità: la quantità dell'ammontare della retribuzione non è relazionata soltanto al tempo del lavoro svolto, ma anche dalla qualità della prestazione in termini di difficoltà, importanza e complessità, nonché di responsabilità.
La proporzionalità è determinata, salvo qualche valutazione affidata alla discrezione della parti, dalla disciplina [[sindacato|sindacale]]. La giurisprudenza infatti ritiene sufficiente la retribuzione quando questa è pari o superiore ai minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi. La sufficienza è normalmente considerata sussistente dalla giurisprudenza allorquando è rispettato il principio di proporzione.
== Definizione ==
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La [[dottrina (diritto)|dottrina]] e la [[giurisprudenza]], nel ricostruire il concetto di retribuzione, non hanno raggiunto un accordo sulle voci da ricomprendere in essa. La giurisprudenza si è consolidata attorno al cosiddetto ''concetto unitario'' o ''onnicomprensivo'' di retribuzione: sarebbero voci retributive tutti i compensi erogati dal datore di lavoro in modo determinato (in misura fissa o variabile), obbligatorio (escluse le liberalità), corrispettivo (in correlazione causale con il rapporto di lavoro) e continuo (cioè con regolarità).
Una parte della dottrina ha ritenuto di dare una definizione più restrittiva di retribuzione, sull'assunto che non esiste nessun fondamento normativo dell'onnicomprensività e che anzi tale concezione ha effetti distorsivi sul calcolo di quegli istituti che adottano la retribuzione come parametro. Secondo questa dottrina, recepita poi dalla giurisprudenza della [[Corte di cassazione]] (
== Forme e tipi di retribuzione ==
L'art. 2099 del [[Codice civile italiano|
È prevista tuttavia anche, del tutto o in parte, la retribuzione in natura. La modalità di percepimento inoltre rende possibile individuare quattro tipi di retribuzione: ''a tempo'', ''a [[cottimo]]'', ''a premio'' e ''con partecipazione agli utili''. La retribuzione a tempo prevede che l'ammontare del pagamento retributivo sia proporzionato alla durata dell'attività lavorativa.
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