Parroco: differenze tra le versioni

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In Italia la [[Conferenza Episcopale Italiana|Conferenza episcopale]] ha disposto che, quando la nomina viene fatta a tempo, abbia la durata di nove anni.<ref>Delibere della CEI n. 5, 23 dicembre 1983, e n. 17, 6 settembre 1984, in: [http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1984-1990,_CEI,_Delibere_e_Determinazioni,_IT.pdf Conferenza Episcopale Italiana, ''Diritto canonico complementare''], p. 13.</ref>
 
La giurisprudenza ecclesiastica prevedeva anticamente il diritto di [[giuspatronato]]. Tale diritto, non previsto a partire dall'attuale codice del [[1983]], è tuttavia ancora rimasto in vigore in alcune parrocchie e prevede la possibilità per una famiglia ("giuspatronato privato") o per la comunità intera ("giuspatronato popolare") di scegliere il proprio pastore. È sempre meno diffuso, ma resiste in alcuni luoghi quello popolare da un punto di vista formale, dove la nomina del vescovo deve essere ratificata da associazioni o raramente da elezioni. Spesso il tentativo della [[Chiesa cattolica|Chiesa]] non riesce a terminare questo istituto, che viene difeso come legame con le tradizioni di una comunità più che per questioni di reale potere. In alcune parrocchie esiste ancora anche il giuspatronato privato. Dove l'istituto ancora esiste, riguarda solo l'incarico di parroco titolare e non quello di [[Amministratore (diritto canonico)|amministratore parrocchiale]], motivo per cui spesso il vescovo nomina un amministratore e non un parroco a pieno titolo.
 
== Chiese evangeliche ==