Alta formazione artistica, musicale e coreutica: differenze tra le versioni
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Per tali ragioni, il legislatore nel [[1999]] riordinò l'intera materia equiparando le accademie e i conservatori alle istituzioni universitarie e ponendole sotto la vigilanza del dipartimento università e ricerca, anche quando nel 2001 i due dicasteri furono accorpati nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nelle successive divisioni e ricomposizioni dello stesso.
La normativa prevede l'equiparazione dei diplomi ottenuti con gli ordinamenti previgenti la riforma 3+2 (anche "sperimentali") e il riconoscimento dei crediti CFA ottenuti attraverso i corsi sperimentali 3+2 anche dentro le istituzioni universitarie (CFA=CFU<ref>[http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-627afam.aspx Decreto ministeriale 8 ottobre 2003 prot. n. 627/AFAM/2003] URL consultato il 02/05/2010</ref><ref>[http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6246D_M__1_cf4.htm Decreto ministeriale 12 marzo 2007 prot. n. 39/2007] URL consultato il 24/04/2010</ref>) rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica alle lauree della [[Classi dei corsi di studio|classe delle lauree]] in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, qualora siano conseguiti congiuntamente a un diploma di [[scuola secondaria di secondo grado]].
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