Infanticidio: differenze tra le versioni

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==Diritto==
Varia è la considerazione [[diritto|giuridica]] e [[criminologia|criminologica]] dell'infanticidio, a seconda del soggetto che compie l'azione (spesso, ma non sempre, la [[madre]]), delle circostanze temporali e di altre condizioni. In [[diritto penale]], l'uccisione di un bambino si considera il più delle volte un [[omicidio|omicidio comune]]. L'infanticidio si potrebbe quindi intendere in senso etimologico (uccisione dell'<nowiki/>''infante'', colui che non sa ancora parlare), ma non è esattamente così: per varie ragioni, gli ordinamenti considerano meno gravi, rispetto all'omicidio, i reati speciali individuati come ''infanticidio'', e le delimitano in un ambito molto stretto. L'<nowiki/>''Infanticide Act'' [[Regno Unito|britannico]], ad esempio, chiama ''infanticidio'' un delitto specifico, che può essere commesso solo dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il [[codice penale italiano]] individua una sola ipotesi: quella dell'[[infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale]] (art. 578 c.p.) commesso dalla madre durante il [[parto]] (''feticidio'') o immediatamente dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato di omicidio. L'art. 578 prevede infatti una pena più lieve (da 4 a 12 anni di [[reclusione]]) solo in ragione delle particolari condizioni emotive della puerpera; il trattamento di favore non si estende nemmeno a coloro che eventualmente concorrano nel reato, puniti con la stessa pena prevista per l'omicidio (non meno di 21 anni). Analoga soluzione è accolta da altri ordinamenti, come quello [[Brasile|brasiliano]] attuale (art. 123 c.p.). In alcuni paesi (ad esempio di [[lingua spagnola]]) hanno rilevato o rilevano ulteriori elementi. Può essere disposto un preciso limite temporale (24 ore, 72 ore, 7 giorni) dal parto oppure, soprattutto in passato, sono stati inclusi nella previsione altri consanguinei (oltre alla madre), specie in relazione a [[delitto d'onore|motivi d'onore]]. Anche l'ordinamento italiano dava rilievo alla causa d'onore prima che la legge 442 del 1981 la espungesse definitivamente. Al termine tecnico ''infanticidio'', con valenza giuridica limitata ai casi esposti, si sovrappongono talvolta nozioni come ''neonaticidio'' e ''figlicidio'', che di tale valenza sono invece completamente prive. La seconda è ad esempio individuabile nelle aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. italiano, che peraltro corrispondono al concetto più generale di [[parricidio]].
 
==Note==