Tribunale Amministrativo Regionale: differenze tra le versioni

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Un '''tribunale amministrativo regionale''' ('''TAR''') è, nell'ordinamento della [[Repubblica italiana]], un [[organo (diritto)|organo]] di [[giurisdizione]] [[Diritto amministrativo|amministrativa]].
 
Il TAR è competente a giudicare sui [[ricorso giurisdizionale amministrativo|ricorsi]], proposti contro [[provvedimento amministrativo|atti amministrativi]], da [[privato|privati]] che si ritengano lesi (in maniera non conforme all'[[ordinamento giuridico]]) in un proprio [[interesse legittimo]]. Si tratta di [[giudice|giudici]] amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]]. Per il medesimo motivo, è l'unico tipo di magistratura speciale a prevedere solo due gradi di giudizio.
 
== Storia ==
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=== Termini ===
Il termine previsto per il [[ricorso]] è alquanto breve: il soggetto leso in un proprio [[interesse legittimo]] deve [[notifica]]re il ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento entro sessanta giorni (ma esistono termini più brevi per i riti speciali) dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza. Il ricorso deve essere notificato, nello stesso termine, ad almeno un controinteressato (cioè a un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso: ad esempio il vincitore di una concorso pubblico di cui si chiede l'annullamento).
 
== Decisione ==