Tribunale di sorveglianza: differenze tra le versioni

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Il tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. In primo grado è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive. Come giudice di appello, il tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
 
Il tribunale di sorveglianza decide sempre con ordinanza, adottata in camera di consiglio da un collegio composto da presidente, da un magistrato di sorveglianza e due esperti. Uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all'Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova il soggetto interessato. Le ordinanze del tribunale sono soggette al [[Ricorso per cassazione (processoordinamento penale italiano)|ricorso per cassazione]].
 
==Gli esperti==