Benedetto Conforti: differenze tra le versioni

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Ciò però può avvenire purché le misure non contrastino con gli obblighi di diritto internazionale e con quelli derivanti dagli art. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) e 4 (messa in schiavitù) della Convenzione. È il punto di equilibrio individuato dalla CEDU, che in via generale legittima un contemperamento tra le opposte esigenze delle garanzie dei singoli e della sicurezza della collettività.
 
In astratto, ricordava Conforti, "i numerosi attacchi terroristici verificatisi a [[Parigi]], nonché la ferocia degli ultimi, non lasciano dubbi sulla loro natura di pericolo pubblico minacciante la vita della Nazione francese". Ma in concreto è sempre la [[Corte europea dei diritti umani|Corte]] a giudicare della [[proporzionalità]] delle misure rispetto al contemperamento di valori imposto dal trattato: si trattava, nella specie<ref>Il precedente citato era il caso ''A e altri v. United Kingdom'', in cui la Corte europea (sent. del 19 febbraio 2009) ritenne "che alcune misure adottate dal Regno Unito dopo l’11 settembre non fossero proporzionate, e quindi strettamente necessarie, rispetto al fine da raggiungere"; la [[House of Lords]], riguardosa del ruolo della Corte europea, vi si adeguò annullandole.</ref>, "della [[detenzione]] a tempo indeterminato e senza processo di presunti terroristi stranieri che non potevano essere estradati senza rischiare la [[tortura]] nei Paesi di destinazione"; ma Conforti ricordò anche altri casi, forieri di condanna ed ammonì che "alcune fattispecie hanno maggiore possibilità di verificarsi durante un regime siffatto. Per fare qualche esempio di violazione del diritto alla vita e del divieto di tortura più facilmente verificabili in periodi di emergenza, ricordiamo la giurisprudenza sul trattamento dei detenuti; ricordiamo in particolare, per il diritto alla vita, le molte condanne per le sparizioni quando lo Stato detentore non potesse almeno dimostrare di aver svolto una seria inchiesta sulle cause delle medesime, e, per il secondo, le condanne di Stati dalle cui carceri il detenuto era uscito con chiari segni di maltrattamenti fisici o psichici".
 
Anche in presenza della necessità di fronteggiare l'inedito e gravissimo pericolo che viene dal [[terrorismo]], concluse Conforti, "c’è da augurarsi che siffatti eventi non accadano in un Paese dove la libertà è da secoli la regola".