Vizi del consenso: differenze tra le versioni

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==Articolo 1324 c.c.==
 
L'articolo in esame recita: '''"Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto applicabili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale"''. La disposizione è estremamente interessante. Sembrerebbe, leggendola, che tutta la normativa contenuta negli articoli del codice dedicati ai contratti si possa estendere anche agli [[negozio giuridico unilaterale|atti unilaterali]]. In realtà l'effettiva utilizzabilità è subordinata da attente analisi sistematiche di compatibilità, da effettuarsi caso per caso; in ogni caso, le norme sui vizi del volere, essendo norme sul contratto, quando se ne presenti l'esigenza e quando sia possibile, potrebbero essere estese anche agli atti unilaterali.
 
==Voci correlate==