Consenso informato: differenze tra le versioni
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In [[Italia]] il '''consenso informato''' è una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque [[trattamento sanitario]] previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente: in sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria [[salute]] e la propria [[malattia]], potendo chiedere al [[medico]], all'[[infermiere]] o altro esercente la [[professione sanitaria]] tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata [[terapia]] o [[diagnostica medica|esame diagnostico]]. Tale consenso costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce [[reato]]. Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l'autonomia o [[libertà]] di scelta dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.
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Principi simili sono validi anche in altre nazioni.
L'[[ordinamento giuridico]] italiano con la legge del 28 marzo 2001, n. 145
La convenzione di Oviedo dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a 9) in cui stabilisce come ''regola generale'' che:
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== Consenso scritto e verbale ==
Solitamente, Il consenso
Negli altri casi, soprattutto quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l'ammalato, il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente al sanitario. In ogni caso, il consenso informato dato dal malato deve essere attuale, deve cioè riguardare una situazione presente e non una futura (per questo, la legge non riconosce la validità dei ''testamenti biologici'').
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Il consenso informato a una determinata cura può essere espresso da un'altra persona solo se questa è stata [[delega]]ta chiaramente dal malato stesso. Titolare del bene giuridico tutelato è il Paziente; se minore o incapace di intendere e di volere, il Legale rappresentante.
Il consenso dei
In caso di minore, al Medico
Se vi è difformità fra la decisione del soggetto esercente la potestà (Genitore o Tutore) di rifiuto di cure e diritto alla vita dell'incapace, il Medico, non potendosi sostituire a lui, ha il dovere di informare il Giudice competente perché adotti i provvedimenti di urgenza e nel caso di impossibilità di suo intervento, dovrà agire sulla base dello stato di necessità o del consenso presumibile di quest'ultimo.
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== Codice di Deontologia Medica ==
Il [[Codice di Deontologia Medica]] (2006)
== Codice Deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ==
Il [http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2012/10/codice-deontologico-tsrm.pdf Codice Deontologico del
== Responsabilità degli infermieri ==
Il nuovo [http://www.ipasvi.it/content/CODICE%20DEONTOLOGICO%202009.pdf Codice Deontologico dell'Infermiere] (2009) tratta di informazione e consenso in diversi articoli, nell'ottica dell'assistenza olistica alla persona.
Rispetto al vecchio codice deontologico (1999), che prevedeva all'art. 4.5 che ''L'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza e adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato'', in questa revisione
In osservanza della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997), ratificata in Italia con L. Legge 28 marzo 2001, n. 145, l'Infermiere riconosce e rispetta anche il diritto a non essere informato, pur salvaguardando la sicurezza della persona assistita e delle persone a lei vicine.
Gli articoli di interesse sono:
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