Consenso informato: differenze tra le versioni

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{{F|diritto privato|luglio 2010}}
In [[Italia]] il '''consenso informato''' è una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque [[trattamento sanitario]] previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente: in sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria [[salute]] e la propria [[malattia]], potendo chiedere al [[medico]], all'[[infermiere]] o altro esercente la [[professione sanitaria]] tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata [[terapia]] o [[diagnostica medica|esame diagnostico]]. Tale consenso costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce [[reato]]. Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l'autonomia o [[libertà]] di scelta dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.
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Principi simili sono validi anche in altre nazioni.
 
L'[[ordinamento giuridico]] italiano con la legge del 28 marzo 2001, n. 145 <ref>[http://www.parlamento.it/leggi/01145l.htm L 145/2001<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> ha ratificato la [[Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina]], firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 <ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/164.htm Consiglio d'Europa - (STE no. 164)<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>.
 
La convenzione di Oviedo dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a 9) in cui stabilisce come ''regola generale'' che:
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== Consenso scritto e verbale ==
 
Solitamente, Il consenso e'è previsto in forma scritta nei casi in cui l'esame clinico o la terapia medica possano comportare gravi conseguenze per la salute e l'incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il sanitario ha l'obbligo di non eseguire o di interrompere l'esame clinico o la terapia in questione. Il consenso scritto è obbligatorio per legge in alcune situazioni definite: quando si dona o si riceve [[sangue]], si partecipa alla sperimentazione di un [[farmaco]] o negli accertamenti di un'infezione da [[HIV]], si è sottoposti ad [[anestesia]], [[trapianto del rene]] tra viventi, interruzione volontaria della [[gravidanza]], rettificazione in materia di attribuzione di sesso e nella procreazione medicalmente assistita.
 
Negli altri casi, soprattutto quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l'ammalato, il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente al sanitario. In ogni caso, il consenso informato dato dal malato deve essere attuale, deve cioè riguardare una situazione presente e non una futura (per questo, la legge non riconosce la validità dei ''testamenti biologici'').
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Il consenso informato a una determinata cura può essere espresso da un'altra persona solo se questa è stata [[delega]]ta chiaramente dal malato stesso. Titolare del bene giuridico tutelato è il Paziente; se minore o incapace di intendere e di volere, il Legale rappresentante.
Il consenso dei [[Parenti prossimi]] non ha alcun significato legale.
In caso di minore, al Medico compete la decisione clinica che va adottata tenendo in conto l'opinione dei Genitori e, ove possibile, la volontà del soggetto. Nell'eventualità di urgenza e necessità, il dissenso dei Genitori non deve condizionare l'operato medico.
Se vi è difformità fra la decisione del soggetto esercente la potestà (Genitore o Tutore) di rifiuto di cure e diritto alla vita dell'incapace, il Medico, non potendosi sostituire a lui, ha il dovere di informare il Giudice competente perché adotti i provvedimenti di urgenza e nel caso di impossibilità di suo intervento, dovrà agire sulla base dello stato di necessità o del consenso presumibile di quest'ultimo.
 
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== Codice di Deontologia Medica ==
 
Il [[Codice di Deontologia Medica]] (2006) <ref>[http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Cdeontod.htm il codice di Deontologia Medica<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> dedica alla ''informazione del paziente'' e al ''consenso del paziente'' l'intero Capo Quarto (articoli da 33 a 38)
 
== Codice Deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ==
 
Il [http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2012/10/codice-deontologico-tsrm.pdf Codice Deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica] (2004) dedica al "Consenso Informato" il capitolo 3° (articoli 3.4; 3.5 e 3.10)
 
== Responsabilità degli infermieri ==
 
Il nuovo [http://www.ipasvi.it/content/CODICE%20DEONTOLOGICO%202009.pdf Codice Deontologico dell'Infermiere] (2009) tratta di informazione e consenso in diversi articoli, nell'ottica dell'assistenza olistica alla persona.
Rispetto al vecchio codice deontologico (1999), che prevedeva all'art. 4.5 che ''L'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza e adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato'', in questa revisione viene data ampia enfasi al concetto di ascolto, prima ancora che di informazione.
In osservanza della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997), ratificata in Italia con L. Legge 28 marzo 2001, n. 145, l'Infermiere riconosce e rispetta anche il diritto a non essere informato, pur salvaguardando la sicurezza della persona assistita e delle persone a lei vicine.
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