Legge Pinto: differenze tra le versioni

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L’articolo 2 della legge 89/2001 sancisce il principio secondo cui chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione, determinata dal giudice a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.
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Passando alla competenza, la scelta è di incardinarla non più nella Corte di appello nel cui distretto pende o pendeva il processo che ha subito ritardo, bensì nella Corte competente ai sensi dell’articolo 11 C.p.p. Per la presentazione della domanda la legge ha individuato differenti amministrazioni (per l'imputazione della spesa sui bilanci dei relativi ministeri) nei cui confronti il ricorso è proposto: nei confronti del ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; del ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; del ministro delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario; negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
La procedura (in camera di consiglio) è stata regolata in modo che il decreto sia emesso dalla Corte d'appello, nella composizione di legge, entro 4 mesi: esso, immediatamente esecutivo, è impugnabile in Cassazione.
 
== Le modifiche successive ==