Controllo di legittimità costituzionale: differenze tra le versioni

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=== Controllo preventivo ===
Nel controllo preventivo, la legge (o atto avente forza di legge) è sottoposto a verifica di costituzionalità nell'ambito del procedimento per la sua adozione, quindi prima che sia entrata in vigore. Normalmente il controllo è affidato a un organo di tipo politico, come è il [[Consiglio costituzionale (Francia)|Consiglio costituzionale]] francese]], che rappresenta il prototipo di questo tipo di organi. Il controllo preventivo non è molto diffuso a livello mondiale, riscontrandosi per lo più in ordinamenti dell'area francofona, [[Impero coloniale francese|ex possedimenti francesi]]<ref>Come con il Consiglio costituzionale in Francia, l'Alta Corte costituzionale in Madagascar, ma anche la commissione parlamentare in Finlandia.</ref> che, ottenuta l'[[Decolonizzazione|indipendenza]], hanno adottato il modello desunto dall'ordinamento dello Stato metropolitano. Un controllo preventivo di costituzionalità è anche quello affidato negli [[stati comunisti]] alla stessa assemblea legislativa o a una sua commissione (la quale, però, può anche avere il potere di raccogliere i rilievi di incostituzionalità avanzati contro le leggi dopo la loro entrata in vigore e proporre le conseguente abrogazioni o modificazioni).
 
Una forma di controllo preventivo di costituzionalità era previsto anche nell'ordinamento [[italia]]no nel caso il giudizio innanzi alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] fosse proposto con ricorso statale e avesse a oggetto una [[legge regionale]]. A seguito della modifica dell'articolo 127 della Costituzione, intervenuta con la [[legge costituzionale]] n. 3/2001, il controllo avviene ormai in modo successivo. Nell'ordinamento italiano resta però un'ipotesi di controllo preventivo: a seguito della riforma dell'articolo 123 della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale n. 1/1999, è stato infatti introdotto uno speciale giudizio di costituzionalità a iniziativa statale, avente a oggetto gli statuti delle [[regioni a statuto ordinario]] e le leggi che li modificano. In verità la disposizione costituzionale si presta a interpretazioni opposte e la dottrina si è divisa tra chi sosteneva il carattere preventivo del ricorso e chi invece lo riteneva successivo. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto che il giudizio debba essere inteso come preventivo (sentenza n. 304/2002).