Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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*la seconda fascia è costituita dai reati punibili fino a 10 anni e da quelli di cui all'art 73 dpr 309/1990.
 
Ciò che li differenzia è il rito. Per i reati della prima fascia il [[pubblico ministero]], dopo aver concluso le indagini preliminari e aver svolto le attività di cui all'art. 415-bis cpp, procede all'emanazione del decreto di citazione diretta in udienzagiudizio, con l'omissione dell'[[udienza preliminare]]. È per questo che il procedimento davanti al tribunale monocratico si dice "differenziato" rispetto a quello "ordinario" del tribunale collegiale. Per i reati della seconda fascia invece resta applicabile nei limiti di compatibilità il rito ordinario.
 
== Criterio qualitativo ==