Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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=== Collegio sindacale ===
Il [[collegio sindacale]] è l'organo di controllo della S.p.a. nel modello tradizionale, costituito da 3 a 5 membri effettivi e da due membri supplenti, soci o non soci; esso è nominato nell'atto costitutivo ed, in mancanza di indicazione, deve essere eletto dall'assemblea ordinaria; resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. .La legge vuole garantire ai sindaci una posizione di indipendenza rispetto agli amministratori e prevede l'ineleggibilità e la decadenza dal dall'ufficio nel caso in cui vengano ellettieletti: coniuge, parenti e affini degli amministratori. I sindaci possono essere rimossi dalla carica solo per una giusta causa e per tale rimozione non è sufficiente la delibera assembleare ma è necessario anche un proveddimentoprovvedimento di approvazione del tribunale.
 
Nelle società che non fanno ricorso al mercato di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, qualora lo statuto lo preveda, il collegio sindacale può essere altresì investito della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i sindaci debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.