Farmacia: differenze tra le versioni
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=== Farmacia privata ===
La farmacia privata è quella il cui titolare è una [[persona fisica]]
* Viene conseguita per concorso, o per atto di vendita, o per successione;
* Può essere trasferita.
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Inoltre la titolarità di una farmacia privata può essere riservata a:
* società di persone tra farmacisti
* società cooperative tra farmacisti
* società di capitale ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg "Legge concorrenza" - Legge 124 del 04-07-2017])
Ciascuna società può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale fino al 04-07-2017, comma abrogato da legge concorrenza, oggigiorno non esiste più limite al numero di farmacie di cui si può essere titolari se non si eccede il limite del 20% delle farmacie possedute per soggetto su base regionale.
La direzione della farmacia
=== Farmacia pubblica ===
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Ciascuna società può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
Per i titolari di farmacia e i soci delle società permane il vincolo di iscriversi all'Ordine della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione esercitano la professione.
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La gestione societaria della farmacia deve essere autorizzata dalla ASL e lo statuto della società e ogni successiva variazione devono essere comunicati alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore regionale della sanità, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla ASL competente per territorio.
=== Legge concorrenza ===
La legge annuale per il mercato e la concorrenza pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14-08-2017 come legge 124/2017 apre la titolarità delle farmacie anche alle società di capitali.
== Note ==
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