Corte di giustizia dell'Unione europea: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Annullata la modifica 92219633 di 79.54.77.249 (discussione)
Riga 35:
 
== La Corte di giustizia ==
===Competenze e poteri della Corte di giustizia===
Nell'ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno [[Paesi membri dell'Unione europea|stato membro]] o da un'istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del [[Tribunale dell'Unione europea|Tribunale]]. Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme:
* col ''[[procedura di infrazione|ricorso per inadempimento]]'' (''ex'' art. 258 TFUE) la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai trattati e dagli atti di diritto derivato. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla [[Commissione europea|Commissione]], nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse. Se tale procedimento non porta lo Stato membro a porre fine all'inadempimento, viene presentato alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto dell'Unione europea, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Qualora lo Stato non ottemperi alla sentenza della Corte, la Commissione può avviare una nuova procedura di infrazione che può portare a un nuovo deferimento dello Stato di fronte alla Corte di giustizia, la quale, se accerta l'inadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di un'ammenda;
* col ''[[ricorso per annullamento]]'' (''ex'' art. 263 TFUE) il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento di un atto legislativo di un'istituzione dell'Unione. Il ricorso di annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o da un privato se l'atto lo riguarda direttamente. In esso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni dell'Unione (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia relativamente a: vizi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati e di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere;
* col ''ricorso per carenza'' (''ex'' art. 265 TFUE) la Corte di giustizia e il Tribunale vagliano la legittimità dell'inerzia delle istituzioni dell'Unione. Tale ricorso può essere presentato solo dopo che l'istituzione è stata invitata ad agire: una volta accertata l'illegittimità dell'omissione, spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate;
* con il ''ricorso per risarcimento danni'', la Corte e il Tribunale sono chiamati a giudicare in materia di responsabilità extracontrattuale riguardante i danni causati dalle istituzioni o dagli agenti dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni. A tale procedura ricorre l'individuo che lamenti un pregiudizio subito e che voglia ottenere riparazione del danno chiamando la [[CGUE]] a giudicare sul caso. La caratteristica di tale procedura consiste nella totale autonomia e indipendenza dalle procedure di "ricorso per annullamento" e "ricorso per carenza";
* con il [[rinvio pregiudiziale]] (''ex'' art. 267 TFUE) un giudice di un tribunale nazionale di uno Stato membro dell'Unione può, o, nel caso in cui si tratti di decisione pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso la quale non è ammesso ricorso giurisdizionale nel diritto interno, deve, chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all'interpretazione o alla validità di un atto di diritto europeo. La risposta della Corte, tramite una sentenza giuridicamente vincolante, è l'interpretazione ufficiale della questione e come tale vale per tutti gli Stati membri;
* con la procedura di impugnazione la Corte statuisce sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado. Se l'impugnazione è fondata, la Corte annulla la sentenza del Tribunale (con o senza rinvio degli atti al Tribunale stesso), altrimenti la conferma;
* con il riesame la Corte, quando ricorra un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può eccezionalmente decidere della legittimità delle decisioni con le quali il Tribunale, giudicando in secondo grado, statuisce sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.
 
=== Il funzionamento della Corte di giustizia ===
La Corte segue grosso modo le procedure dei tribunali nazionali. In caso di ricorso diretto, il ricorso viene notificato alla parte avversa e vengono designati dalla Corte un giudice relatore e un [[avvocato generale]], incaricati di seguire lo svolgimento della causa. Se le parti richiedono che si tenga un'udienza dibattimentale pubblica, il giudice relatore riassume, in una relazione d'udienza, i fatti e le argomentazioni delle parti e degli eventuali intervenienti. Tale relazione viene resa pubblica durante l'udienza. Durante l'udienza i giudici e l'avvocato generale possono rivolgere alle parti le domande che ritengono opportune. Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l'avvocato generale, se la causa presenta nuove questioni di diritto, presenta le proprie conclusioni alla Corte di giustizia, proponendo in totale indipendenza la soluzione che a suo parere dev'essere data al problema.