Diritto internazionale privato: differenze tra le versioni
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{{F|diritto internazionale|marzo 2013}}
Il '''diritto internazionale privato''' è una branca autonoma dell'[[ordinamento giuridico]] statale. Esso
== Cenni storici ==
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== Caratteristiche ==
A differenza del [[diritto internazionale pubblico]], le norme di diritto internazionale privato
Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in [[trattati internazionali]] cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).
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== Nel mondo ==
Ogni [[ordinamento giuridico]] nazionale ha un proprio sistema di norme di diritto internazionale privato, a volte codificato, a volte di origine giurisprudenziale.
=== Italia ===
{{Vedi anche|Diritto internazionale privato italiano}}
Il testo di riferimento del diritto internazionale privato italiano è la legge 31 maggio [[1995]] n. 218, in cui sono contenute le disposizioni
criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. L'ambito di applicazione di questa norma è tuttavia circoscritto ai soli casi non disciplinati dalle norme derivanti dal diritto dell'[[Unione europea]].
Di particolare rilevanza sono i regolamenti:
* [[Regolamento Bruxelles 1]]bis, n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le decisioni in materia civile e commerciale;
* [[Regolamento Bruxelles 2 bis]], n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
* [[Regolamento Roma 1]], n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
* [[Regolamento Roma 2]], n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
* [[Regolamento 4/2009]], relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
* [[Regolamento 1259/2010, c.d. Roma 3]], sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;
* [[Regolamento 650/2012]], relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
== Bibliografia ==
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* Mosconi - Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale
* Salerno, ''Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (
▲* Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e contratti,'' (Torino, Utet, 1996)
▲* Salerno, ''Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001'' (Padova, CEDAM, 2003)
== Voci correlate ==
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