Incidente probatorio: differenze tra le versioni

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== Procedimento ==
Il sistema giudiziario italiano, infatti (dopo la riforma del [[1989]]), prevede che tutte le provedichiarazioni raccolte (non prove, la prova si forma in dibattimento!) durante la fase delle indagini preliminari (in quella che si chiamava "[[fase istruttoria]]"), supervisionata dal [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], non possano essere utilizzate in seguito nei dibattimenti in aula. Per diversi motivi, il [[Pubblico Ministero]] (ma anche la [[Diritto di difesa|difesa]]) può chiedere al GIP di poter "congelare" una particolare prova raccolta nella fase preliminare (anche un [[interrogatorio]]) per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula. Di qui il nome di "incidente (perché si tratta di una eccezione "una tantum" alla norma) probatorio (perché avente valore di prova)".
 
Anche se è prescritto durante la fase delle [[indagini preliminari]], non è escluso il suo ricorso nell'[[udienza preliminare]] – in questo caso competente è il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] che procede. Nella fase predibattimentale, anche se si ha un procedimento simile ex art 467 c.p.p. tecnicamente non si tratta di incidente probatorio, e il giudice competente è il giudice del dibattimento.