Incidente ferroviario di Crevalcore: differenze tra le versioni

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Prima di modificare leggere la sentenza e riferirsi al tipo di segnalamento esistente in loco al tempo. La modifica del giallo lampeggiato venne introdotta in seguito, leggere il paragrafo conseguenze
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La dinamica che viene presentata è quella desumibile dagli atti processuali e in particolare dalla sentenza 1160/09 del Tribunale di Bologna. Nella tratta a semplice binario tra [[Nogara]] e [[Posto di movimento Tavernelle Emilia|Tavernelle Emilia]] della [[Ferrovia Bologna-Verona|linea Verona-Bologna]], il Dirigente Centrale decise, come nelle sue possibilità, di procedere all'incrocio tra il treno passeggeri IR 2255 e il treno merci 59308 presso il posto di movimento di Bolognina (ossia una ex stazione non più abilitata al servizio passeggeri), impianto predisposto per gli incroci dinamici o veloci, ossia con la possibilità dell'ingresso contemporaneo in stazione, di un treno da entrambe le direzioni, con predisposizione di due itinerari non convergenti (uno in corretto tracciato, l'altro in deviata). Il posto di movimento di Bolognina era telecomandato, con telecomando di tipo punto-punto, dal dirigente movimento della [[stazione di San Felice sul Panaro]].
 
Per poter effettuare l'incrocio, all'IR 2255 venne predisposto l'itinerario di ingresso in corretto tracciato verso il 1º binario, e il treno incontrò nell'ordine prima il segnale di avviso del posto di movimento (che serve da preavviso al segnale di protezione) disposto al giallo lampeggianteverde (avviso di via libera in corretto tracciato consenza preavvisolimitazioni chedi il segnale successivo si trova a distanza ridotta da quello che lo succede, che è a via impedita o a via libera per un percorso deviatovelocità), poi il segnale di protezione disposto al giallo (via libera con avviso di via impedita a 1200 metri con riduzione di velocità per arrestarsi entro lo spazio previsto) e successivamente il segnale di partenza disposto al rosso (conferma di via impedita).

Nonostante i segnali fossero regolarmente disposti come da regolamento segnali vigente al tempo, il macchinista del treno e il suo “aiuto” macchinista (che ha il compito effettuare il ricontrollo di sicurezza sulle azioni del primo) compito assegnato nella fattispecie al capotreno che era seduto regolarmente in cabina di guida a fianco del guidatore, non rispettarono le prescrizioni dei segnali superando (in gergo ferroviario “sfondando”) indebitamente il segnale di partenza ad una velocità superiore ai 100&nbsp;km/h, tallonando (e distruggendo in quanto intallonabile) il deviatoio predisposto al rovescio per l'ingresso in deviata sul 2º binario del treno merci 59308 incrociante (cosa che provocò sicuramente un cospicuo frastuono) e andando successivamente a urtare frontalmente il treno che proveniva in senso contrario e stava regolarmente entrando in stazione alla velocità di 30&nbsp;km/h obbligatoria in quell'impianto per l'ingresso in deviata<ref>''Cit. sentenza del GIP del Tribunale di Bologna''</ref>.
 
==Aspetti controversi==