Bilancio consolidato: differenze tra le versioni
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L'art.27 enuclea due casi di esonero dall'obbligo di redigere il consolidato per:
* gruppi di modeste dimensioni ''(che non abbiano superato per 2 esercizi consecutivi a livello di gruppo, inteso come le imprese che rientrerebbero nel consolidamento, due di tre limiti, ossia un attivo patrimoniale superiore a 20.000.000 € (il limite prima era di 17.500.000 €), ricavi superiori a
* subholding (le controllanti che a loro volta sono controllate da altre società soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato): la sub-holding deve essere controllata per oltre il 95%, se la percentuale di controllo è inferiore al 95%, la redazione del bilancio consolidato non deve essere stata richiesta da un numero di soci che detengono il 5% del capitale sociale (almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio), se la capogruppo è residente nella UE e redige il consolidato e se all'interno del gruppo nessuna società è quotata.
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