Codice di procedura penale (Italia): differenze tra le versioni

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Nel [[1978]] fu pubblicato un progetto preliminare del nuovo codice, costituito da 656 articoli e 132 disposizioni preliminari. Ancora una volta il progetto non si concretizzò nell'emanazione di un nuovo codice e trascorsero ulteriori nove anni perché si giungesse all'approvazione di una nuova legge delega per il nuovo codice (legge 16 febbraio [[1987]], n. 81). Nella legge delega il [[parlamento]] indicava al governo le direttive cui il nuovo codice di procedura penale si sarebbe dovuto attenere, tra le quali vi erano l'impellenza di adeguare il processo penale in Italia al modello delineato nelle Convenzioni internazionali, e l'esigenza di imperniare il procedimento penale attorno ad un sistema fondamentalmente [[Sistema accusatorio|accusatorio]] (anche se alcuni particolari aspetti del sistema italiano, particolarmente in relazione al dibattimento, fanno tuttora del processo penale italiano un sistema accusatorio misto).
 
=== Il codiceCodice Vassalli ===
La delega fu reiterata nelle successive legislature e nella X fu finalmente adempiuta dal ministro [[Giuliano Vassalli]] sulla scorta dei lavori della commissione ministeriale presieduta da [[Giandomenico Pisapia]], che gli rassegnò le sue conclusioni nel 1988.