Indagini preliminari: differenze tra le versioni

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L'indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può tuttavia disporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai 3 mesi se si tratta di reati comuni; per {{Chiarire|i reati di maggiore allarme sociale}} invece non possono essere mai fornite informazioni all'indagato al fine di evitare un pregiudizio alle indagini.
 
Secondo il disposto dell'art. 369 c.p.p. l'indagato ha diritto a ricevere l'[[avviso di garanzia]] solo quando deve essere compiuto un atto ("atto garantito") al quale ha diritto di partecipare il suo [[Difesa (diritto processuale)|difensore]]. InNegli casoaltri contrariocasi, l'indagatola nepersona verrà a conoscenza della sua qualifica di indagato solo sequalora il PM, esercitando l'azione penale, invii [[avviso di conclusione delle indagini]] ai sensi dell'art. 415-bis del c.p.p. Per converso, l'indagato non verrà a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico nei casi in cui il PM eserciti l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio (nel procedimento dinanzi al [[Tribunale in composizione monocratica (processo penale italiano)|tribunale in composizione monocratica]] senza [[udienza preliminare]]) o mediante richiesta al GIP di emissione di decreto penale di condanna (nei casi in cui il PM ritenga che debba applicarsi soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva): in tali casi, la persona nei cui confronti si sono svolte le indagini avrà conoscenza dell'apertura di un procedimento penale a suo carico solo a seguito della notifica della citazione diretta a giudizio emessa dal PM o del decreto penale di condanna emesso dal GIP, e cioè in un momento in cui egli ha già assunto la qualifica di imputato.
 
L'avviso deve essere necessariamente notificato all'indagato in due ipotesi:
*prima della richiesta di rinvio a giudizio;
*prima della citazione diretta a giudizio (nel procedimento dinanzi al [[Tribunale in composizione monocratica (processo penale italiano)|tribunale in composizione monocratica]] senza [[udienza preliminare]]).
In tali ipotesi, la notifica dell'avviso è prevista a pena di nullità: in caso di mancata notifica, cioè, la richiesta di rinvio a giudizio e la citazione diretta a giudizio sono nulli.
 
Per converso, l'indagato non verrà a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico e, dunque, si troverà de plano imputato, qualora il PM richieda al GIP l'emissione di un decreto penale di condanna e il giudice accolga tale richiesta (il PM può richiedere l'emissione di tale provvedimento qualora ritenga che debba applicarsi soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva): in tal caso, la persona nei cui confronti si sono svolte le indagini avrà conoscenza dell'apertura di un procedimento penale a suo carico solo a seguito della notifica del decreto penale di condanna emesso dal GIP. Fu infatti dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità a suo tempo sollevata inerente la mancata previsione a pena di nullità della notifica dell'avviso ex 415-bis allorché il PM eserciti l'azione penale mediante richiesta al GIP di emissione di decreto penale di condanna: la strategia difensiva della persona nei cui confronti tale provvedimento è emesso viene così condizionata da una scelta discrezionale della pubblica accusa, poiché il destinatario del decreto penale può presentare le sue difese soltanto proponendo opposizione ed evidenziare elementi a suo discarico non già prima dell'apertura di un processo penale, ma all'interno del processo.
 
L'avviso di conclusione delle indagini è notificato all'indagato e al suo difensore (eventualmente nominato d'ufficio) e contiene: