Prove costituende: differenze tra le versioni
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Il [[giuramento (diritto)|giuramento]] è la dichiarazione che una [[parte]] fa in giudizio della verità di determinati fatti, accompagnata dal solenne giuramento. Tali fatti sono ad essa sfavorevoli oppure sono favorevoli alla controparte.
Il giuramento è solo giudiziale (
Non è ammesso il giuramento: su fatti illeciti, su contratti che richiedono la forma scritta ad subtantiam, su diritti disponibili o su fatti che il pubblico ufficiale attesta esser avvenuti in sua presenza.
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