Prove costituende: differenze tra le versioni

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Il [[giuramento (diritto)|giuramento]] è la dichiarazione che una [[parte]] fa in giudizio della verità di determinati fatti, accompagnata dal solenne giuramento. Tali fatti sono ad essa sfavorevoli oppure sono favorevoli alla controparte.
 
Il giuramento è solo giudiziale ( tipica prova costituenda). Si distingue in [[Giuramento decisorio]] (deferito da una parte all'altra), [[Giuramento supplettorio]] (deferito dal giudice ad una parte in caso di semiplena probatio), [[Giuramento estimatorio]] (sempre deferito dal giudice ad una delle parti per determinare il valore dell'oggetto della causa).
 
Non è ammesso il giuramento: su fatti illeciti, su contratti che richiedono la forma scritta ad subtantiam, su diritti disponibili o su fatti che il pubblico ufficiale attesta esser avvenuti in sua presenza.