Proprietà collettiva: differenze tra le versioni

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Notava il Cattaneo (C. Cattaneo, Su la bonificazione del Piano di Magadino, in Scritti economici a cura di A. Bertolino, Firenze 1956, vol. III, pag. 187 s.), che “questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi” (sull'argomento, si veda [[Paolo Grossi]], ''Un altro modo di possedere'', in ''Per la storia del pensiero giuridico moderno'', Milano,1977).
 
La proprietà collettiva viene quindi oggi ricondotta sempre, inda un punto di sensovista modernoformale, ad una proprietà privata o(tipicamente di derivazione nobiliare) od una proprietà pubblica (demaniale e non) sulla quale però sussistono diritti d'[[uso civico]] eche particolaridi formefatto ne trasferiscono il possesso (in parte o del tutto) a favore di gestioneterzi organizzataindividuati ein base ad una definizione collettiva (come può essere quella degli abitanti, attuali o "originari", di una certa località o paese). L'esercizio di questi diritti può essere demandato a particolari organizzazioni (Università Agrarie, Vicinie, Comunità, Comugne, Associazioni o Enti) o alle Amministrazioni Comunali (sebbene questa non sia funzione obbligatoria di esse, e chesebbene vienela tramandatacollettività degli aventi diritto non coincida necessariamente con gli abitanti di un comune); le modalità di possesso ed uso del suolo vengono tramandate in forza di particolari leggi, regolamenti o, atti specifici o consuetudini di fatto che, se necessario, fissano anche la corretta definizione dei soggetti che compongono la comunità.
 
Le antiche proprietà collettive pertanto ricadono sempre, oggi, nella fattispecie dei diritti d'[[uso civico]] gravanti su suolo di proprietà altrui; di contro non tutti i diritti di uso civico esistenti oggi necessariamente derivano da un'antica condizione di vera proprietà collettiva, potendo altresì derivare anche da altre forme di antico possesso "misto", ossia condiviso già all'origine tra comunità rurali e famiglie nobiliari oppure istituzioni (in special modo ecclesiastiche): in Italia in linea di massima si può ritenere più probabile che un uso civico derivi da una vera e propria proprietà collettiva nelle zone anticamente amministrate da liberi comuni o forme di governo locale dotate di grande autonomia; al contrario è più probabile che derivi da un originario possesso misto nei territori anticamente infeudati ad un nobile o controllati da un istituto religioso.
Dal punto di vista normativo, pertanto, ricade nella fattispecie dei diritti d'[[uso civico]], sebbene non tutti gli usi civici necessariamente derivino da un'antica condizione di proprietà collettiva.
 
Gran parte delle antiche proprietà collettive sono state tuttavia trasformate in proprietà privata, in particolare tra 19° e 20° secolo, soprattutto mediante procesi di frazionamento, appoderamento e affrancamento in favore di famiglie contadine spesso appartenenti all'originaria comunità proprietaria. Il tema della suddivisione ed affrancamento della proprietà collettiva è intimamente legato a quello della liquidazione degli usi civici (mediante la quale si è realizzato, specie nelle epoche più recenti) ed a quello dei contratti [[Enfiteusi|enfiteutici]] (che in molti casi hanno rappresentato la modalità pratica di attribuzione ai privati delle originarie proprietà collettive, o più in generale di liquidazione degli usi civici, ma che possono riguardare anche proprietà di altra origine).
 
==In Italia==
===Gli usi civici===
Il complesso dei beni rimasti di ''proprietà collettiva'' o gravati tuttora da [[usi civici]] ammonta ad alcuni milioni di ettari <ref>Vedi Manuel Olivares '' Beni civici: patrimonio della collettiva locale''
</ref>